Art. 2 Amministrazione diretta e condizione giuridica 1. I beni del patrimonio disponibile regionale sono amministrati dalla direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio, di seguito denominata direzione regionale competente, nel rispetto della normativa vigente e in conformita' agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, con la finalita' di conseguire un reddito rapportato al loro valore di mercato, ovvero alla loro valenza sociale. Essi sono soggetti al regime della proprieta' privata, nei limiti stabiliti dalle leggi regionali in materia.