Art. 2 
 
           Amministrazione diretta e condizione giuridica 
 
    1. I beni del patrimonio disponibile regionale sono  amministrati
dalla  direzione  regionale  competente  in  materia  di  demanio   e
patrimonio, di seguito denominata direzione regionale competente, nel
rispetto della normativa vigente  e  in  conformita'  agli  indirizzi
impartiti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione,  con  la
finalita' di conseguire un  reddito  rapportato  al  loro  valore  di
mercato, ovvero alla loro valenza  sociale.  Essi  sono  soggetti  al
regime della proprieta' privata, nei  limiti  stabiliti  dalle  leggi
regionali in materia.