Art. 3 
 
                       Locazione, affitto, uso 
 
    1. I beni del patrimonio disponibile regionale, non  classificati
di edilizia residenziale pubblica, possono essere dati in affitto, in
locazione o in uso a titolo oneroso, con  atto  del  direttore  della
direzione regionale competente. 
    2.  I  relativi  contratti  possono  essere   conclusi   mediante
trattativa privata,  preceduta  da  apposito  avviso  pubblicato  sul
Bollettino ufficiale della Regione Lazio.  Nel  caso  vi  siano  piu'
richieste, a parita' di condizioni  e'  riconosciuto  il  diritto  di
prelazione agli enti locali. 
    3. Nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione
dei  canoni  legali,  alla  determinazione  del  canone  provvede  la
struttura regionale competente in materia, sulla base di una  perizia
e tenuto conto dei valori di mercato del bene e dell'uso per il quale
la locazione e' disposta. 
    4. Per la locazione di beni immobili ad uso abitativo soggetti  a
canone legale, la scelta del contraente e' effettuata sulla base  dei
criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale  in  rapporto  alle
caratteristiche degli immobili e alla  situazione  abitativa  locale.
Sono fatte salve, comunque, le norme di cui alle leggi e  regolamenti
regionali in materia di assegnazione e determinazione dei  canoni  di
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
    5. Per  i  beni  del  patrimonio  disponibile  che  si  intendano
affittare per uso agricolo, il direttore  della  direzione  regionale
competente  individua  gli  affittuari  sulla  base  degli  indirizzi
stabiliti dal piano zonale agricolo. Il contratto  di  affitto  e  il
relativo canone sono disciplinati dalla legge 3 maggio 1982, n.  203,
concernente «Norme sui contratti agrari».