Art. 4 
 
                    Alienazione dei beni immobili 
 
    1.  Ai   fini   dell'alienazione   del   patrimonio   immobiliare
disponibile  della  Regione  i  beni  immobili  si  distinguono,   in
relazione alla loro specifica funzione e al loro valore, in: 
      a) beni immobili ad  uso  abitativo,  non  situati  nelle  zone
omogenee comprese nella fascia centrale, come definita dalla  lettera
b); 
      b) beni immobili ad uso abitativo, situati nelle zone  omogenee
comprese nella fascia  centrale,  individuata  dall'Osservatorio  del
Mercato Immobiliare (OMI) nell'ambito delle  metodologie  e  processi
definiti dall'Agenzia del Territorio ai fini del monitoraggio e delle
quotazioni immobiliari; 
      c) beni aventi destinazione diversa da quella abitativa. 
    2. La Giunta regionale, con proprio atto d'indirizzo, individua i
beni del patrimonio disponibile da alienare,  nell'ambito  di  quelli
indicati al comma 1, per i quali non sia concretamente  prospettabile
la destinazione a un pubblico servizio o a una pubblica  funzione.  A
tal fine, la Giunta  regionale  adotta  due  volte  l'anno,  in  date
antecedenti  all'adozione   delle   proposte   di   leggi   regionali
concernenti il bilancio di previsione della Regione e  l'assestamento
del bilancio  stesso,  l'elenco  dei  beni  immobili  del  patrimonio
disponibile regionale da sottoporre a procedura  di  alienazione  nel
rispetto della normativa vigente in materia. 
    3. Le alienazioni di beni immobili,  di  cui  al  comma  2,  sono
disposte dal direttore della direzione regionale competente,  con  le
modalita' di cui al comma 4. 
    4. I beni immobili occupati non acquistati dai conduttori, per  i
quali sono scaduti i termini per l'esercizio del diritto di  opzione,
di cui all'articolo 6, i beni immobili occupati  non  opzionabili  di
cui agli articoli 7 e 8, e tutti i beni immobili liberi sono alienati
mediante asta pubblica, con  il  sistema  delle  offerte  segrete  in
aumento e delle offerte residuali, secondo le procedure previste  dal
Disciplinare d'Asta di cui all'articolo 12 comma  1,  assumendo  come
prezzo base della prima asta: 
      a) il prezzo di stima,  di  cui  all'articolo  5,  per  i  beni
immobili liberi, nonche' per i beni immobili di cui alle lettere b) e
c) occupati; 
      b) il prezzo di stima, di cui  all'articolo  5,  diminuito  del
trenta per cento,  per  i  beni  immobili  di  cui  alla  lettera  a)
occupati.