Art. 4 Alienazione dei beni immobili 1. Ai fini dell'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della Regione i beni immobili si distinguono, in relazione alla loro specifica funzione e al loro valore, in: a) beni immobili ad uso abitativo, non situati nelle zone omogenee comprese nella fascia centrale, come definita dalla lettera b); b) beni immobili ad uso abitativo, situati nelle zone omogenee comprese nella fascia centrale, individuata dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) nell'ambito delle metodologie e processi definiti dall'Agenzia del Territorio ai fini del monitoraggio e delle quotazioni immobiliari; c) beni aventi destinazione diversa da quella abitativa. 2. La Giunta regionale, con proprio atto d'indirizzo, individua i beni del patrimonio disponibile da alienare, nell'ambito di quelli indicati al comma 1, per i quali non sia concretamente prospettabile la destinazione a un pubblico servizio o a una pubblica funzione. A tal fine, la Giunta regionale adotta due volte l'anno, in date antecedenti all'adozione delle proposte di leggi regionali concernenti il bilancio di previsione della Regione e l'assestamento del bilancio stesso, l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale da sottoporre a procedura di alienazione nel rispetto della normativa vigente in materia. 3. Le alienazioni di beni immobili, di cui al comma 2, sono disposte dal direttore della direzione regionale competente, con le modalita' di cui al comma 4. 4. I beni immobili occupati non acquistati dai conduttori, per i quali sono scaduti i termini per l'esercizio del diritto di opzione, di cui all'articolo 6, i beni immobili occupati non opzionabili di cui agli articoli 7 e 8, e tutti i beni immobili liberi sono alienati mediante asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete in aumento e delle offerte residuali, secondo le procedure previste dal Disciplinare d'Asta di cui all'articolo 12 comma 1, assumendo come prezzo base della prima asta: a) il prezzo di stima, di cui all'articolo 5, per i beni immobili liberi, nonche' per i beni immobili di cui alle lettere b) e c) occupati; b) il prezzo di stima, di cui all'articolo 5, diminuito del trenta per cento, per i beni immobili di cui alla lettera a) occupati.