Art. 5 
 
                           Prezzo di stima 
 
    1. Il prezzo di stima dei beni immobili di  cui  all'articolo  4,
comma 1, lettere a), b) e c), e' pari al relativo prezzo di mercato. 
    2. Il prezzo di stima  e'  stabilito  dalla  struttura  regionale
competente in  materia  di  demanio  e  patrimonio,  previa  apposita
perizia effettuata sulla base dei parametri di  valore  ufficialmente
utilizzati nel settore, ed, in particolare, dei  parametri  dell'OMI.
Ogni  eventuale  scostamento  dai  suddetti  parametri  deve   essere
adeguatamente motivato. 
    3.  In  casi  eccezionali  in  cui  il  valore   del   bene   sia
particolarmente elevato ovvero  la  stima  richieda  una  particolare
specializzazione, la struttura di cui al comma 1 puo'  avvalersi  del
supporto di professionisti esperti  nella  materia.  A  tal  fine  il
direttore regionale competente in materia  di  demanio  e  patrimonio
provvede  ad  affidare  il  relativo  incarico,  prioritariamente,  a
soggetti  appartenenti  al  ruolo  del  personale  dipendente   dalla
Regione, ovvero, in caso di inesistenza o carenza  di  idonee  figure
professionali,  a  soggetti  esterni  all'amministrazione  regionale,
scelti sulla base di teme di  professionisti  indicati  dagli  Ordini
professionali, cui e' corrisposto un  compenso  in  conformita'  alla
normativa vigente in materia.