Art. 5 Prezzo di stima 1. Il prezzo di stima dei beni immobili di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), e' pari al relativo prezzo di mercato. 2. Il prezzo di stima e' stabilito dalla struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio, previa apposita perizia effettuata sulla base dei parametri di valore ufficialmente utilizzati nel settore, ed, in particolare, dei parametri dell'OMI. Ogni eventuale scostamento dai suddetti parametri deve essere adeguatamente motivato. 3. In casi eccezionali in cui il valore del bene sia particolarmente elevato ovvero la stima richieda una particolare specializzazione, la struttura di cui al comma 1 puo' avvalersi del supporto di professionisti esperti nella materia. A tal fine il direttore regionale competente in materia di demanio e patrimonio provvede ad affidare il relativo incarico, prioritariamente, a soggetti appartenenti al ruolo del personale dipendente dalla Regione, ovvero, in caso di inesistenza o carenza di idonee figure professionali, a soggetti esterni all'amministrazione regionale, scelti sulla base di teme di professionisti indicati dagli Ordini professionali, cui e' corrisposto un compenso in conformita' alla normativa vigente in materia.