Art. 6 Diritto di opzione e diritto di prelazione per l'acquisto dei beni immobili ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a). Diritto al rinnovo del contratto di locazione. 1. E' riconosciuto ai conduttori dei beni immobili ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), non situati nelle zone omogenee comprese nella fascia centrale individuata dall'OMI, il diritto di opzione per l'acquisto degli stessi beni, da esercitarsi secondo le modalita' e i termini di cui al comma 7. 2. Il prezzo di vendita dei beni immobili ad uso abitativo, di cui al comma 1, offerti in opzione agli aventi diritto e' determinato sulla base del prezzo di stima di cui all'articolo 5, diminuito del trenta per cento. 3. E' altresi' riconosciuto ai conduttori di cui al comma 1: a) il diritto di prelazione all'acquisto dei beni immobili ad uso abitativo, di cui al comma 1, in caso di vendita degli stessi beni ad un prezzo inferiore a quello loro offerto in opzione, secondo le modalita' e i termini previsti dal comma 7, nonche' dal numero 2.1.1 del Disciplinare d'Asta di cui all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento; b) il diritto di opzione all'acquisto dei beni immobili ad uso abitativo, di cui al comma 1, in caso di mancata aggiudicazione ad un prezzo base d'asta inferiore a quello offerto in opzione, secondo le modalita' e i termini previsti dal comma 7, nonche' dal numero 2.1.2 del Disciplinare d'Asta di cui all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento. 4. Ai conduttori di cui al comma 1, con reddito familiare complessivo annuo lordo inferiore a euro 23.000,00, aumentato a euro 26.000,00 in presenza di soggetti conviventi di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili), e che non hanno esercitato il diritto di opzione, e' riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione, per un periodo di tre anni, prorogato di diritto per altri due anni ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). Il diritto al rinnovo del contratto di locazione e' esercitato prima dell'alienazione mediante asta pubblica di cui all'articolo 4, comma 4. Per reddito familiare complessivo annuo lordo si intende la somma dei redditi annui lordi dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, risultanti conviventi con il conduttore dell'immobile alla data di invio dell'offerta di vendita da parte della Regione. Si intendono conviventi coloro che alla suddetta data sono tali anagraficamente. 5. Ai conduttori di cui al comma 1, che hanno un'eta' superiore a sessantacinque anni, e' riconosciuto il diritto di opzione per l'acquisto del diritto di abitazione vitalizio, da esercitarsi entro il termine di cui al comma 7, con l'alienazione della sola nuda proprieta' mediante asta pubblica. 6. Il prezzo del diritto di abitazione e' pari all'importo del canone di locazione mensile, attualizzato al tasso legale, moltiplicato per il numero dei mesi di aspettativa di vita dell'avente diritto, calcolato in base ai dati pubblicati annualmente dall'ISTAT sull'aspettativa di vita. L'importo del canone di locazione mensile, il tasso legale e l'eta' del conduttore si assumono alla data dell'invio dell'offerta di vendita. 7. I conduttori, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data del ricevimento dell'offerta di vendita, spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, esercitano i diritti previsti dai commi 1, 3 e 5 tramite una comunicazione inviata alla Regione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'accettazione di tutte le condizioni previste nell'offerta. La stipula del contratto definitivo di compravendita o del contratto definitivo di acquisto del diritto di abitazione ed il pagamento integrale del relativo prezzo avvengono, a pena di decadenza, entro novanta giorni decorrenti dalla data dell'invio della comunicazione di esercizio dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 5. Il termine di novanta giorni e' posto nell'esclusivo interesse della Regione.