Art. 6 
Diritto di opzione e diritto di prelazione per  l'acquisto  dei  beni
  immobili ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma  1,  lettera
  a). Diritto al rinnovo del contratto di locazione. 
    1. E'  riconosciuto  ai  conduttori  dei  beni  immobili  ad  uso
abitativo di cui all'articolo 4, comma 1,  lettera  a),  non  situati
nelle  zone  omogenee  comprese  nella  fascia  centrale  individuata
dall'OMI, il diritto di opzione per l'acquisto degli stessi beni,  da
esercitarsi secondo le modalita' e i termini di cui al comma 7. 
    2. Il prezzo di vendita dei beni immobili ad  uso  abitativo,  di
cui al comma 1, offerti in opzione agli aventi diritto e' determinato
sulla base del prezzo di stima di cui all'articolo 5,  diminuito  del
trenta per cento. 
    3. E' altresi' riconosciuto ai conduttori di cui al comma 1: 
      a) il diritto di prelazione all'acquisto dei beni  immobili  ad
uso abitativo, di cui al comma 1, in caso  di  vendita  degli  stessi
beni ad un prezzo inferiore a quello loro offerto in opzione, secondo
le modalita' e i termini previsti dal comma  7,  nonche'  dal  numero
2.1.1 del Disciplinare d'Asta di cui all'articolo 12,  comma  1,  del
presente regolamento; 
      b) il diritto di opzione all'acquisto dei beni immobili ad  uso
abitativo, di cui al comma 1, in caso di mancata aggiudicazione ad un
prezzo base d'asta inferiore a quello offerto in opzione, secondo  le
modalita' e i termini previsti dal comma 7, nonche' dal numero  2.1.2
del Disciplinare d'Asta di cui all'articolo 12, comma 1, del presente
regolamento. 
    4. Ai conduttori  di  cui  al  comma  1,  con  reddito  familiare
complessivo annuo lordo inferiore a euro 23.000,00, aumentato a  euro
26.000,00 in presenza di soggetti conviventi di  cui  all'articolo  3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili),
e che non hanno esercitato il diritto di opzione, e' riconosciuto  il
diritto al rinnovo del contratto di locazione, per un periodo di  tre
anni, prorogato di diritto per altri due anni ai sensi  dell'articolo
2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998,  n.  431  (Disciplina  delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). Il
diritto al rinnovo del contratto di  locazione  e'  esercitato  prima
dell'alienazione mediante asta pubblica di cui all'articolo 4,  comma
4. Per reddito familiare complessivo annuo lordo si intende la  somma
dei redditi annui lordi dei soggetti di cui all'articolo 9, comma  3,
risultanti conviventi con il conduttore dell'immobile  alla  data  di
invio dell'offerta di vendita da parte della  Regione.  Si  intendono
conviventi coloro che alla suddetta data sono tali anagraficamente. 
    5. Ai conduttori di cui al comma 1, che hanno un'eta' superiore a
sessantacinque anni,  e'  riconosciuto  il  diritto  di  opzione  per
l'acquisto del diritto di abitazione vitalizio, da esercitarsi  entro
il termine di cui al comma  7,  con  l'alienazione  della  sola  nuda
proprieta' mediante asta pubblica. 
    6. Il prezzo del diritto di abitazione e'  pari  all'importo  del
canone  di  locazione  mensile,   attualizzato   al   tasso   legale,
moltiplicato  per  il  numero  dei  mesi  di  aspettativa   di   vita
dell'avente diritto, calcolato in base ai dati pubblicati annualmente
dall'ISTAT  sull'aspettativa  di  vita.  L'importo  del   canone   di
locazione mensile,  il  tasso  legale  e  l'eta'  del  conduttore  si
assumono alla data dell'invio dell'offerta di vendita. 
    7. I conduttori, entro il termine di sessanta giorni,  decorrenti
dalla data del ricevimento dell'offerta di vendita, spedita  a  mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, esercitano
i diritti previsti dai commi 1,  3  e  5  tramite  una  comunicazione
inviata alla Regione a mezzo raccomandata con  ricevuta  di  ritorno,
con l'accettazione di tutte le condizioni previste  nell'offerta.  La
stipula del contratto definitivo di  compravendita  o  del  contratto
definitivo di acquisto del diritto  di  abitazione  ed  il  pagamento
integrale del relativo prezzo avvengono, a pena di  decadenza,  entro
novanta giorni decorrenti dalla data dell'invio  della  comunicazione
di esercizio dei diritti di cui ai commi 1, 3  e  5.  Il  termine  di
novanta giorni e' posto nell'esclusivo interesse della Regione.