Art. 7 
Diritto di prelazione e di opzione per l'acquisto dei  beni  immobili
  ad uso abitativo situati nelle zone omogenee comprese nella  fascia
  centrale, individuata dall'OMI, di cui  all'articolo  4,  comma  1,
  lettera b). 
    1. E'  riconosciuto  ai  conduttori  dei  beni  immobili  ad  uso
abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),  situati  nelle
zone omogenee comprese nella fascia centrale individuata dall'OMI, il
diritto  di  prelazione  per  l'acquisto  degli   stessi   beni,   da
esercitarsi secondo le procedure e i termini di cui al  comma  6,  al
prezzo di aggiudicazione dell'asta pubblica. 
    2. Sono altresi' riconosciuti ai soggetti di cui al comma 1: 
      a) il diritto di opzione all'acquisto al prezzo base d'asta, in
caso di mancata aggiudicazione a seguito della prima  asta  pubblica,
secondo le modalita' e i termini previsti dal comma  6,  nonche'  dal
numero 2.2.1 del Disciplinare d'Asta di cui all'articolo 12, comma 1,
del presente regolamento; 
      b) il diritto di prelazione all'acquisto, in caso di vendita ad
un prezzo inferiore al prezzo loro gia' offerto in  opzione,  secondo
le modalita' e i termini previsti dal comma  6,  nonche'  dal  numero
2.2.2 del Disciplinare d'Asta di cui all'articolo 12,  comma  1,  del
presente regolamento. 
    3.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma  1,  con  reddito  familiare
complessivo annuo lordo inferiore a euro 23.000,00, aumentato a  euro
26.000,00, in presenza di soggetti conviventi di cui  all'articolo  3
della legge n. 104/1992, e che non hanno  esercitato  il  diritto  di
opzione o prelazione, e'  riconosciuto  il  diritto  al  rinnovo  del
contratto di locazione, per un periodo  di  tre  anni,  prorogato  di
diritto per altri due anni, ai sensi dell'articolo 2, comma 5,  della
legge n. 431/1998. Il diritto al rinnovo del contratto  di  locazione
e' esercitato prima dell'alienazione mediante asta  pubblica  di  cui
all'articolo 4, comma 4.  Per  reddito  familiare  complessivo  annuo
lordo si intende la somma dei redditi annui lordi dei soggetti di cui
all'articolo 9, comma 3,  risultanti  conviventi  con  il  conduttore
dell'immobile alla data di invio dell'offerta  di  vendita  da  parte
della Regione. Si intendono conviventi coloro che alla suddetta  data
sono tali anagraficamente. 
    4. Nell'ipotesi di mancata  aggiudicazione  dei  beni  a  seguito
della prima asta pubblica, prevista  dal  comma  2,  lettera  a),  ai
conduttori che hanno un'eta' superiore  a  sessantacinque  anni,  e',
altresi', riconosciuto il  diritto  di  opzione  per  l'acquisto  del
diritto di abitazione vitalizio, da esercitarsi entro il  termine  di
cui al comma 6, con l'alienazione della sola nuda proprieta' mediante
asta pubblica. 
    5. Il prezzo del diritto di abitazione e'  pari  all'importo  del
canone  di  locazione  mensile,   attualizzato   al   tasso   legale,
moltiplicato  per  il  numero  dei  mesi  di  aspettativa   di   vita
dell'avente diritto, calcolato in base ai dati pubblicati annualmente
dall'ISTAT  sull'aspettativa  di  vita.  L'importo  del   canone   di
locazione mensile,  il  tasso  legale  e  l'eta'  del  conduttore  si
assumono alla data dell'invio dell'offerta di vendita. 
    6. I conduttori, entro il termine di sessanta giorni,  decorrenti
dalla data del ricevimento dell'offerta di vendita, spedita  a  mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, esercitano
i diritti previsti dai commi 1,  2  e  4  tramite  una  comunicazione
inviata alla Regione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno,
con l'accettazione di tutte le condizioni previste  nell'offerta.  La
stipula del contratto definitivo di  compravendita  o  del  contratto
definitivo di acquisto del diritto  di  abitazione  ed  il  pagamento
integrale del relativo prezzo avvengono, a pena di  decadenza,  entro
novanta giorni decorrenti dalla data dell'invio  della  comunicazione
di esercizio dei diritti di cui ai commi 1, 2  e  4.  Il  termine  di
novanta giorni e' posto nell'esclusivo interesse della Regione.