Art. 8 
Diritto di prelazione e di opzione per l'acquisto dei  beni  immobili
  aventi  destinazione  diversa   da   quella   abitativa,   di   cui
  all'articolo 4, comma 1, lettera c). 
    1.  E'  riconosciuto  ai  conduttori  dei  beni  immobili  aventi
destinazione diversa da quella  abitativa,  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, lettera c), il diritto di prelazione  per  l'acquisto  degli
stessi beni, da esercitarsi con le modalita' e i termini  di  cui  al
comma 5, al prezzo di aggiudicazione dell'asta pubblica. 
    2. Sono altresi' riconosciuti ai soggetti di cui al comma 1: 
      a) il diritto di opzione all'acquisto al prezzo base d'asta, in
caso di mancata aggiudicazione a seguito della prima  asta  pubblica,
secondo le modalita' e  i  termini  previsti  dal  numero  2.3.1  del
Disciplinare d'Asta di cui all'articolo 12,  comma  1,  del  presente
regolamento; 
      b) il diritto di prelazione all'acquisto, in caso di vendita ad
un prezzo inferiore al prezzo loro gia' offerto in  opzione,  secondo
le modalita' e i termini previsti dal numero 2.3.2  del  Disciplinare
d'Asta di cui all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento. 
    3.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dalla  normativa  vigente  in
materia,  i  conduttori,  entro  il  termine  di   sessanta   giorni,
decorrenti  dalla  data  del  ricevimento  dell'offerta  di  vendita,
spedita a mezzo raccomandata con  ricevuta  di  ritorno,  a  pena  di
decadenza, esercitano i diritti previsti dai commi 1 e 2 tramite  una
comunicazione inviata  alla  Regione  a  mezzo  di  raccomandata  con
ricevuta di  ritorno,  con  l'accettazione  di  tutte  le  condizioni
previste  nell'offerta.  La  stipula  del  contratto  definitivo   di
compravendita  ed  il  pagamento  integrale   del   relativo   prezzo
avvengono, a pena di decadenza, entro novanta giorni decorrenti dalla
data dell'invio della comunicazione di esercizio dei diritti  di  cui
ai commi 1 e 2. Il termine di novanta giorni e' posto  nell'esclusivo
interesse della Regione.