Art. 8 Diritto di prelazione e di opzione per l'acquisto dei beni immobili aventi destinazione diversa da quella abitativa, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c). 1. E' riconosciuto ai conduttori dei beni immobili aventi destinazione diversa da quella abitativa, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), il diritto di prelazione per l'acquisto degli stessi beni, da esercitarsi con le modalita' e i termini di cui al comma 5, al prezzo di aggiudicazione dell'asta pubblica. 2. Sono altresi' riconosciuti ai soggetti di cui al comma 1: a) il diritto di opzione all'acquisto al prezzo base d'asta, in caso di mancata aggiudicazione a seguito della prima asta pubblica, secondo le modalita' e i termini previsti dal numero 2.3.1 del Disciplinare d'Asta di cui all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento; b) il diritto di prelazione all'acquisto, in caso di vendita ad un prezzo inferiore al prezzo loro gia' offerto in opzione, secondo le modalita' e i termini previsti dal numero 2.3.2 del Disciplinare d'Asta di cui all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento. 3. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, i conduttori, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data del ricevimento dell'offerta di vendita, spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, esercitano i diritti previsti dai commi 1 e 2 tramite una comunicazione inviata alla Regione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'accettazione di tutte le condizioni previste nell'offerta. La stipula del contratto definitivo di compravendita ed il pagamento integrale del relativo prezzo avvengono, a pena di decadenza, entro novanta giorni decorrenti dalla data dell'invio della comunicazione di esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2. Il termine di novanta giorni e' posto nell'esclusivo interesse della Regione.