Art. 9 Soggetti legittimati all'esercizio dei diritti di opzione e prelazione, di cui agli articoli 6, 7 e 8 1. I diritti di cui agli articoli 6, 7 e 8 sono riconosciuti ai conduttori titolari di un regolare contratto di locazione, che al momento dell'offerta di acquisto, sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori della locazione. Gli stessi diritti sono riconosciuti ai predetti conduttori che, anche se morosi al momento dell'offerta di acquisto, provvedono al pagamento dei canoni e degli oneri accessori ancora dovuti entro il termine utile per l'esercizio dei diritti stessi. Limitatamente ai beni immobili ad uso abitativo di cui agli articoli 6 e 7, ai conduttori sono equiparati tutti i soggetti che, gia' titolari di un contratto di locazione scaduto, hanno accettato le offerte di locazione presentate dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che sono in regola con il pagamento delle indennita' di occupazione, o, se morosi, provvedono al pagamento dell'indennita' di occupazione ancora dovuta entro il termine utile per l'esercizio dei diritti stessi. 2. Con esclusione dei diritti previsti dagli articoli 6, comma 5, e 7, comma 4, in caso di mancato esercizio dei diritti di opzione e di prelazione previsti dagli articoli 6, 7 e 8 da parte del conduttore, lo stesso ha la facolta' di indicare tra i soggetti individuati nel comma 3, colui il quale esercita in suo luogo i predetti diritti di opzione e prelazione. A tal fine il conduttore trasmette alla Regione, con la stessa comunicazione con la quale esercita i diritti di opzione e prelazione, inviata a mezzo raccomanda con ricevuta di ritorno, di cui agli articoli 6, comma 7, 7, comma 6, e 8, comma 3, ed entro gli stessi termini ivi previsti, l'indicazione del soggetto che esercita il diritto in suo luogo e la contestuale accettazione dello stesso soggetto all'esercizio del diritto. 3. I soggetti legittimati all'esercizio dei diritti di opzione e prelazione, di cui al comma 2, in luogo del conduttore e previa indicazione dello stesso, sono il coniuge, i figli e i discendenti in linea retta, nonche' l'insieme dei soggetti con i quali non sussiste alcun rapporto di lavoro, che risiedono stabilmente con il conduttore nel medesimo alloggio. I predetti soggetti devono essere conviventi anagraficamente, da almeno cinque anni, senza interruzioni. 4. E' concessa al conduttore la facolta' di esercitare i diritti di cui agli articoli 6, 7 e 8, con esclusione dei diritti previsti dagli articoli 6, comma 5 e 7, comma 4, anche in concorso con i soggetti legittimati di cui al comma 3.