Art. 9 
 
Soggetti  legittimati  all'esercizio  dei  diritti   di   opzione   e
              prelazione, di cui agli articoli 6, 7 e 8 
 
    1. I diritti di cui agli articoli 6, 7 e 8 sono  riconosciuti  ai
conduttori titolari di un regolare contratto  di  locazione,  che  al
momento dell'offerta di acquisto, sono in regola con il pagamento dei
canoni e degli oneri accessori della locazione.  Gli  stessi  diritti
sono riconosciuti ai predetti conduttori  che,  anche  se  morosi  al
momento dell'offerta di acquisto, provvedono al pagamento dei  canoni
e degli oneri accessori ancora dovuti  entro  il  termine  utile  per
l'esercizio dei diritti stessi. Limitatamente ai beni immobili ad uso
abitativo di cui agli articoli 6 e 7, ai conduttori  sono  equiparati
tutti i soggetti che, gia' titolari  di  un  contratto  di  locazione
scaduto, hanno accettato le offerte  di  locazione  presentate  dalla
Regione alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che
sono in regola con il pagamento delle indennita' di  occupazione,  o,
se morosi, provvedono al  pagamento  dell'indennita'  di  occupazione
ancora dovuta entro il termine  utile  per  l'esercizio  dei  diritti
stessi. 
    2. Con esclusione dei diritti previsti dagli articoli 6, comma 5,
e 7, comma 4, in caso di mancato esercizio dei diritti di  opzione  e
di prelazione  previsti  dagli  articoli  6,  7  e  8  da  parte  del
conduttore, lo stesso ha la  facolta'  di  indicare  tra  i  soggetti
individuati nel comma 3, colui il  quale  esercita  in  suo  luogo  i
predetti diritti di opzione e prelazione. A tal  fine  il  conduttore
trasmette alla Regione, con la  stessa  comunicazione  con  la  quale
esercita  i  diritti  di  opzione  e  prelazione,  inviata  a   mezzo
raccomanda con ricevuta di ritorno, di cui agli articoli 6, comma  7,
7, comma 6, e 8, comma 3, ed entro gli stessi termini  ivi  previsti,
l'indicazione del soggetto che esercita il diritto in suo luogo e  la
contestuale accettazione  dello  stesso  soggetto  all'esercizio  del
diritto. 
    3. I soggetti legittimati all'esercizio dei diritti di opzione  e
prelazione, di cui al comma 2,  in  luogo  del  conduttore  e  previa
indicazione dello stesso, sono il coniuge, i figli e i discendenti in
linea retta, nonche' l'insieme dei soggetti con i quali non  sussiste
alcun rapporto di lavoro, che risiedono stabilmente con il conduttore
nel medesimo alloggio. I predetti soggetti devono  essere  conviventi
anagraficamente, da almeno cinque anni, senza interruzioni. 
    4. E' concessa al conduttore la facolta' di esercitare i  diritti
di cui agli articoli 6, 7 e 8, con esclusione  dei  diritti  previsti
dagli articoli 6, comma 5 e 7, comma  4,  anche  in  concorso  con  i
soggetti legittimati di cui al comma 3.