Art. 10 
 
Tutela  dei  gatti  liberi   e   istituzione   dell'anagrafe   felina
                             provinciale 
 
    1. I comuni tutelano i  gatti  delle  colonie  feline,  favorendo
l'azione di associazioni che hanno come fine la tutela degli  animali
e che, sotto la vigilanza  dell'Azienda  provinciale  per  i  servizi
sanitari, ne assicurano la cura e la sopravvivenza. I comuni  possono
promuovere la costituzione delle strutture per la custodia temporanea
di gatti liberi che necessitano di cure anche in  collaborazione  con
le associazioni. 
    2.   L'Azienda   provinciale   per   i   servizi   sanitari,   in
collaborazione con i comuni, istituisce l'anagrafe felina provinciale
in coordinamento con la banca dati dell'anagrafe nazionale felina. 
    3. L'anagrafe felina provinciale raccoglie i dati  identificativi
dei gatti su base volontaria a richiesta del proprietario. In caso di
piani o iniziative  finalizzati  all'igiene  pubblica  e  veterinaria
nell'anagrafe felina sono inseriti i dati e le notizie ritenuti utili
al riconoscimento delle colonie feline e dei gatti liberi. 
    4. Il regolamento previsto dall'art. 9 disciplina le modalita' di
identificazione dei gatti e di registrazione dei  dati  nell'anagrafe
felina provinciale.