Art. 10 Tutela dei gatti liberi e istituzione dell'anagrafe felina provinciale 1. I comuni tutelano i gatti delle colonie feline, favorendo l'azione di associazioni che hanno come fine la tutela degli animali e che, sotto la vigilanza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ne assicurano la cura e la sopravvivenza. I comuni possono promuovere la costituzione delle strutture per la custodia temporanea di gatti liberi che necessitano di cure anche in collaborazione con le associazioni. 2. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in collaborazione con i comuni, istituisce l'anagrafe felina provinciale in coordinamento con la banca dati dell'anagrafe nazionale felina. 3. L'anagrafe felina provinciale raccoglie i dati identificativi dei gatti su base volontaria a richiesta del proprietario. In caso di piani o iniziative finalizzati all'igiene pubblica e veterinaria nell'anagrafe felina sono inseriti i dati e le notizie ritenuti utili al riconoscimento delle colonie feline e dei gatti liberi. 4. Il regolamento previsto dall'art. 9 disciplina le modalita' di identificazione dei gatti e di registrazione dei dati nell'anagrafe felina provinciale.