Art. 11 Soccorso di animali 1. Chiunque rinviene animali feriti o vaganti che hanno-bisogno di soccorso deve darne segnalazione al servizio veterinario pubblico o alla polizia locale, la quale attiva gli eventuali altri soggetti interessati, fermi restando gli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Nel caso di animali feriti o vaganti che costituiscono pericolo per la pubblica incolumita' sono allertate le strutture operative della protezione civile della Provincia. 2. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari garantisce il servizio di primo intervento per animali feriti senza proprietario che necessitano di cure sanitarie, con le modalita' stabilite dalla Giunta provinciale. 3. I comuni, direttamente o in collaborazione con le associazioni con finalita' di tutela degli animali, garantiscono la cattura, il trasporto e la custodia degli animali d'affezione senza proprietario. 4. I liberi professionisti e gli operatori dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari possono dotare i veicoli utilizzati per il soccorso e l'assistenza zooiatrica di appositi segnali di riconoscimento secondo le modalita' stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.