Art. 11 
 
                         Soccorso di animali 
 
    1. Chiunque rinviene animali feriti o vaganti  che  hanno-bisogno
di soccorso deve darne segnalazione al servizio veterinario  pubblico
o alla polizia locale, la quale attiva gli eventuali  altri  soggetti
interessati,  fermi  restando  gli  obblighi  previsti  dal   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della  strada).  Nel
caso di animali feriti o vaganti che costituiscono  pericolo  per  la
pubblica incolumita' sono  allertate  le  strutture  operative  della
protezione civile della Provincia. 
    2. L'Azienda provinciale per i  servizi  sanitari  garantisce  il
servizio di primo intervento 
    per animali feriti senza proprietario  che  necessitano  di  cure
sanitarie, con le modalita' stabilite dalla Giunta provinciale. 
    3. I comuni, direttamente o in collaborazione con le associazioni
con finalita' di tutela degli animali, garantiscono  la  cattura,  il
trasporto e la custodia degli animali d'affezione senza proprietario. 
    4.  I  liberi  professionisti  e   gli   operatori   dell'Azienda
provinciale  per  i  servizi  sanitari  possono  dotare   i   veicoli
utilizzati per il soccorso  e  l'assistenza  zooiatrica  di  appositi
segnali  di  riconoscimento  secondo  le  modalita'   stabilite   con
deliberazione della Giunta provinciale.