Art. 12 
 
            Controllo degli animali sinantropi o vaganti 
 
    1. La Provincia, tramite  l'Azienda  provinciale  per  i  servizi
sanitari, promuove l'adozione di programmi diretti alla gestione e al
controllo delle popolazioni degli animali sinantropi o  vaganti,  per
evitare la loro indiscriminata proliferazione. 
    2. Per prevenire e contrastare il randagismo, i comuni realizzano
i programmi previsti dal comma 1, anche con la  collaborazione  delle
associazioni che operano a tutela degli animali.