Art. 12 Controllo degli animali sinantropi o vaganti 1. La Provincia, tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, promuove l'adozione di programmi diretti alla gestione e al controllo delle popolazioni degli animali sinantropi o vaganti, per evitare la loro indiscriminata proliferazione. 2. Per prevenire e contrastare il randagismo, i comuni realizzano i programmi previsti dal comma 1, anche con la collaborazione delle associazioni che operano a tutela degli animali.