Art. 14 
 
           Accesso e accoglienza degli animali d'affezione 
 
    1. La Provincia e i comuni,  in  collaborazione  con  i  soggetti
pubblici  e  privati  interessati,  promuovono  l'accoglienza   degli
animali d'affezione nelle strutture ricettive e nei luoghi pubblici. 
    2.  Nelle  aree  urbane  destinate  a  parco  pubblico  i  comuni
individuano  spazi  destinati  ai   cani,   dotandoli   di   adeguate
attrezzature e garantendo i previsti controlli igienico-sanitari. 
    3.  La  Provincia,  nell'ambito   della   promozione   turistica,
favorisce  l'offerta  di  servizi  per   l'accoglienza   di   animali
d'affezione nei luoghi di villeggiatura.