Art. 14 Accesso e accoglienza degli animali d'affezione 1. La Provincia e i comuni, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati interessati, promuovono l'accoglienza degli animali d'affezione nelle strutture ricettive e nei luoghi pubblici. 2. Nelle aree urbane destinate a parco pubblico i comuni individuano spazi destinati ai cani, dotandoli di adeguate attrezzature e garantendo i previsti controlli igienico-sanitari. 3. La Provincia, nell'ambito della promozione turistica, favorisce l'offerta di servizi per l'accoglienza di animali d'affezione nei luoghi di villeggiatura.