Art. 15 
 
               Seppellimento degli animali d'affezione 
 
    1. I comuni, singoli o associati, possono individuare aree per il
seppellimento  di  animali  d'affezione  o  per  l'installazione   di
impianti per il loro incenerimento. E' fatta salva la possibilita' di
seppellimento in terreni privati, previa autorizzazione  del  comune,
sentita l'Azienda provinciale per i servizi sanitari. 
    2.  l  comuni  possono  affidare  la  gestione  del  servizio  di
seppellimento degli animali d'affezione  anche  ad  associazioni  che
operano a tutela degli animali nel territorio provinciale.