Art. 15 Seppellimento degli animali d'affezione 1. I comuni, singoli o associati, possono individuare aree per il seppellimento di animali d'affezione o per l'installazione di impianti per il loro incenerimento. E' fatta salva la possibilita' di seppellimento in terreni privati, previa autorizzazione del comune, sentita l'Azienda provinciale per i servizi sanitari. 2. l comuni possono affidare la gestione del servizio di seppellimento degli animali d'affezione anche ad associazioni che operano a tutela degli animali nel territorio provinciale.