Art. 16 
 
                    Promozione delle associazioni 
 
    1. La Provincia favorisce le associazioni che  operano  a  tutela
degli animali nel territorio provinciale mediante la  concessione  di
contributi in misura non  superiore  all'80  per  cento  della  spesa
riconosciuta  ammissibile,  per   la   realizzazione   di   attivita'
finalizzate: 
      a) alla custodia e all'assistenza degli animali d'affezione; 
      b) al censimento e all'assistenza delle colonie feline; 
      c) allo studio e alla  divulgazione  per  la  promozione  della
conoscenza delle tematiche connesse alla corretta convivenza fra uomo
e animale in ambito urbano. 
    2.  La  Giunta  provinciale,  sentita  la  commissione   prevista
dall'art.  7,  disciplina  i  criteri  per  la   determinazione   dei
contributi e le loro modalita' di erogazione.