Art. 16 Promozione delle associazioni 1. La Provincia favorisce le associazioni che operano a tutela degli animali nel territorio provinciale mediante la concessione di contributi in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di attivita' finalizzate: a) alla custodia e all'assistenza degli animali d'affezione; b) al censimento e all'assistenza delle colonie feline; c) allo studio e alla divulgazione per la promozione della conoscenza delle tematiche connesse alla corretta convivenza fra uomo e animale in ambito urbano. 2. La Giunta provinciale, sentita la commissione prevista dall'art. 7, disciplina i criteri per la determinazione dei contributi e le loro modalita' di erogazione.