Art. 17 
 
                       Attivita' di vigilanza 
 
    1. Ferme restando le competenze delle guardie particolari giurate
previste dall'art. 6 della legge n.  189  del  2004,  l'attivita'  di
vigilanza sull'applicazione di questa legge e' attribuita ai corpi di
polizia  locale,  al  Corpo  forestale  provinciale   e   all'Azienda
provinciale per i servizi sanitari. 
    2. La Provincia promuove l'organizzazione di corsi di  formazione
per i corpi di polizia locale, il corpo  forestale  provinciale,  gli
operatori dell'Azienda  provinciale  per  i  servizi  sanitari  e  le
guardie particolari giurate  previste  dal  comma  1,  per  garantire
l'applicazione di questa legge.