Art. 17 Attivita' di vigilanza 1. Ferme restando le competenze delle guardie particolari giurate previste dall'art. 6 della legge n. 189 del 2004, l'attivita' di vigilanza sull'applicazione di questa legge e' attribuita ai corpi di polizia locale, al Corpo forestale provinciale e all'Azienda provinciale per i servizi sanitari. 2. La Provincia promuove l'organizzazione di corsi di formazione per i corpi di polizia locale, il corpo forestale provinciale, gli operatori dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e le guardie particolari giurate previste dal comma 1, per garantire l'applicazione di questa legge.