Art. 19 Inserimento dell'art. 41-bis nella legge provinciale sull'agricoltura 1. Dopo l'art. 41, nei capo VI del titolo I, della legge provinciale sull'agricoltura e' inserito il seguente: «Art. 41-bis (Azioni per la tutela del benessere degli animali). - 1. Le finalita' di tutela del benessere degli animali previste dalla legge provinciale sugli animali d'affezione si applicano, in quanto compatibili, alle produzioni zootecniche. 2. La Provincia, tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, promuove, in collaborazione con le associazioni degli allevatori, la definizione di un documento sulle migliori prassi per la corretta detenzione degli animali da allevamento, per tutelarne il benessere. 3. In collaborazione con le associazioni degli allevatori, la Provincia verifica le condizioni degli animali da allevamento e promuove iniziative di comunicazione ed educazione finalizzate a innalzare gli standard di qualita' dell'allevamento per migliorare il benessere degli animali da reddito.».