Art. 19 
 
Inserimento dell'art. 41-bis nella legge provinciale sull'agricoltura 
 
    1. Dopo l'art.  41,  nei  capo  VI  del  titolo  I,  della  legge
provinciale sull'agricoltura e' inserito il seguente: 
    «Art. 41-bis (Azioni per la tutela del benessere degli  animali).
- 1. Le finalita' di tutela  del  benessere  degli  animali  previste
dalla legge provinciale sugli animali d'affezione  si  applicano,  in
quanto compatibili, alle produzioni zootecniche. 
    2. La Provincia, tramite  l'Azienda  provinciale  per  i  servizi
sanitari, promuove,  in  collaborazione  con  le  associazioni  degli
allevatori, la definizione di un documento sulle migliori prassi  per
la corretta detenzione degli animali da allevamento, per tutelarne il
benessere. 
    3. In collaborazione con le  associazioni  degli  allevatori,  la
Provincia verifica le  condizioni  degli  animali  da  allevamento  e
promuove iniziative di  comunicazione  ed  educazione  finalizzate  a
innalzare gli standard di qualita' dell'allevamento per migliorare il
benessere degli animali da reddito.».