Art. 2 Definizioni e ambito di applicazione 1. Ai fini di questa legge s'intende per: a) «animale d'affezione»: l'animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini alimentari o produttivi, compresi quelli che svolgono attivita' utili all'uomo, come i cani per disabili, gli animali per la pet therapy e per la riabilitazione; gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione; b) «responsabile di animale d'affezione»: il proprietario o il detentore che ne risponde civilmente o penalmente; c) «animale randagio»: l'animale d'affezione vagante sul territorio non identificato o non iscritto nella relativa anagrafe e comunque non riferibile a un proprietario; gli animali randagi non possono essere soppressi e non possono essere destinati a sperimentazioni; d) «allevamento di cani e gatti per attivita' commerciali»: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque fattrici o trenta cuccioli per anno; e) «allevamento di altri animali d'affezione per attivita' commerciali»: esclusivamente l'allevamento esercitato a fini di lucro; f) «commercio di animali d'affezione»: qualsiasi attivita' economica diretta al commercio, all'allevamento, all'addestramento e alla custodia, compresa l'attivita' di toelettatura, di animali d'affezione. 2. La fauna selvatica e quella ittica non rientrano nell'ambito di applicazione di questa legge. La loro tutela e il loro prelievo sono disciplinati dalle rispettive normative.