Art. 2 
 
                Definizioni e ambito di applicazione 
 
    1. Ai fini di questa legge s'intende per: 
      a) «animale  d'affezione»:  l'animale  tenuto,  o  destinato  a
essere tenuto,  dall'uomo  per  compagnia  o  affezione,  senza  fini
alimentari o produttivi, compresi quelli che svolgono attivita' utili
all'uomo, come i cani per disabili, gli animali per la pet therapy  e
per la riabilitazione; gli animali  selvatici  non  sono  considerati
animali d'affezione; 
      b) «responsabile di animale d'affezione»: il proprietario o  il
detentore che ne risponde civilmente o penalmente; 
      c)  «animale  randagio»:  l'animale  d'affezione  vagante   sul
territorio non identificato o non iscritto nella relativa anagrafe  e
comunque non riferibile a un proprietario; gli  animali  randagi  non
possono  essere  soppressi  e  non   possono   essere   destinati   a
sperimentazioni; 
      d) «allevamento di cani e gatti per attivita' commerciali»:  la
detenzione di cani e di gatti, anche a fini  commerciali,  in  numero
pari o superiore a cinque fattrici o trenta cuccioli per anno; 
      e) «allevamento di  altri  animali  d'affezione  per  attivita'
commerciali»:  esclusivamente  l'allevamento  esercitato  a  fini  di
lucro; 
      f) «commercio  di  animali  d'affezione»:  qualsiasi  attivita'
economica diretta al commercio, all'allevamento, all'addestramento  e
alla custodia,  compresa  l'attivita'  di  toelettatura,  di  animali
d'affezione. 
    2. La fauna selvatica e quella ittica non  rientrano  nell'ambito
di applicazione di questa legge. La loro tutela e  il  loro  prelievo
sono disciplinati dalle rispettive normative.