Art. 20 Sostituzione dell'art. 50 della legge provinciale sulla tutela della salute 1. L'art. 50 della legge provinciale sulla tutela della salute e' sostituito dal seguente: «Art. 50 (Attivita' con animali per la promozione del benessere e della salute della persona). - 1. Per favorire la corretta relazione uomo-animale e la convivenza tra le persone e gli animali nel rispetto delle esigenze sanitarie e del benessere degli animali, la Provincia promuove le attivita' svolte con l'ausilio di animali riconoscendone il valore e la funzione nella promozione del benessere psicologico, fisico e relazionale delle persone. Esse si distinguono in: a) educazione assistita con gli animali (EAA), comprendente attivita' di tipo ricreativo, culturale ed educativo finalizzate alla promozione di una maggiore interazione. conoscenza e rispetto del mondo animale da parte delle persone, e in particolare da parte dei bambini in eta' scolare; b) attivita' assistite con gli animali (AAA), comprendenti interventi di tipo educativo e ricreativo di supporto psico-relazionale, finalizzati all'educazione, alla rieducazione, al recupero e al miglioramento della qualita' della vita di persone normodotate, affette da handicap. disabilita o problemi comportamentali, di anziani e malati terminali; c) terapie attuate con l'ausilio di animali (TAA), finalizzate alla cura di disturbi della sfera fisica. neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale rivolta a soggetti affetti da patologie psichiche, fisiche, sensoriali o plurime dipendenti da qualunque causa. 2. I soggetti che realizzano le attivita' previste dal comma 1 si avvalgono di strutture accreditate. 3. La Provincia puo' concedere contributi, entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale, ai soggetti previsti dal comma 2 per la realizzazione di progetti di attivita' o terapie con gli animali, anche di carattere sperimentale. 4. La Giunta provinciale, sentita la commissione per la convivenza fra uomo e animale e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce le modalita' di attuazione di quest'articolo, con particolare riferimento alla tipologia e alle caratteristiche degli interventi previsti dal comma 1, ai requisiti necessari per l'accreditamento, in coerenza con le attivita' svolte, ai criteri e alle modalita' di valutazione e di controllo delle attivita'.».