Art. 20 
 
Sostituzione dell'art. 50 della legge provinciale sulla tutela  della
                               salute 
 
    1. L'art. 50 della legge provinciale sulla tutela della salute e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 50 (Attivita' con animali per la promozione del benessere e
della salute della persona). - 1. Per favorire la corretta  relazione
uomo-animale e la  convivenza  tra  le  persone  e  gli  animali  nel
rispetto delle esigenze sanitarie e del benessere degli  animali,  la
Provincia promuove le  attivita'  svolte  con  l'ausilio  di  animali
riconoscendone il valore e la funzione nella promozione del benessere
psicologico, fisico e relazionale delle persone. Esse si  distinguono
in: 
      a) educazione assistita con  gli  animali  (EAA),  comprendente
attivita' di tipo ricreativo, culturale ed educativo finalizzate alla
promozione di una maggiore interazione.  conoscenza  e  rispetto  del
mondo animale da parte delle persone, e in particolare da  parte  dei
bambini in eta' scolare; 
      b) attivita' assistite  con  gli  animali  (AAA),  comprendenti
interventi   di   tipo   educativo   e   ricreativo    di    supporto
psico-relazionale, finalizzati all'educazione, alla rieducazione,  al
recupero e al miglioramento della  qualita'  della  vita  di  persone
normodotate,   affette   da   handicap.   disabilita    o    problemi
comportamentali, di anziani e malati terminali; 
      c) terapie attuate con l'ausilio di animali (TAA),  finalizzate
alla cura di disturbi  della  sfera  fisica.  neuro  e  psicomotoria,
cognitiva, emotiva  e  relazionale  rivolta  a  soggetti  affetti  da
patologie psichiche, fisiche,  sensoriali  o  plurime  dipendenti  da
qualunque causa. 
    2. I soggetti che realizzano le attivita' previste dal comma 1 si
avvalgono di strutture accreditate. 
    3.  La  Provincia  puo'  concedere  contributi,  entro  i  limiti
stabiliti dalla Giunta provinciale, ai soggetti previsti dal comma  2
per la realizzazione di progetti  di  attivita'  o  terapie  con  gli
animali, anche di carattere sperimentale. 
    4.  La  Giunta  provinciale,  sentita  la  commissione   per   la
convivenza fra uomo  e  animale  e  previo  parere  della  competente
commissione  permanente  del  Consiglio  provinciale,  stabilisce  le
modalita'  di   attuazione   di   quest'articolo,   con   particolare
riferimento alla tipologia e alle  caratteristiche  degli  interventi
previsti dal comma 1, ai requisiti necessari per l'accreditamento, in
coerenza con le attivita' svolte, ai  criteri  e  alle  modalita'  di
valutazione e di controllo delle attivita'.».