Art. 21 Modificazione dell'art. 62 della legge urbanistica provinciale 1. Dopo il comma 7 dell'art. 62 della legge urbanistica provinciale e' inserito il seguente: «7-bis. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale sono ammessi, oltre ai maneggi, anche i ricoveri e rifugi per gli animali d'affezione nonche' altri ricoveri di animali in genere non destinati all'esercizio dell'attivita' agricola, previo parere favorevole del comitato previsto dal comma 9. Per la realizzazione dei ricoveri e rifugi per gli animali d'affezione si osserva quanto stabilito dalla legge provinciale sugli animali d'affezione. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere fissati eventuali ulteriori specifici criteri e condizioni per la realizzazione dei ricoveri previsti da quest'articolo.».