Art. 21 
 
   Modificazione dell'art. 62 della legge urbanistica provinciale 
 
    1.  Dopo  il  comma  7  dell'art.  62  della  legge   urbanistica
provinciale e' inserito il seguente: 
    «7-bis. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli  strumenti  di
pianificazione territoriale sono ammessi, oltre ai maneggi,  anche  i
ricoveri e rifugi per gli animali d'affezione nonche' altri  ricoveri
di animali  in  genere  non  destinati  all'esercizio  dell'attivita'
agricola, previo parere favorevole del comitato previsto dal comma 9.
Per  la  realizzazione  dei  ricoveri  e  rifugi  per   gli   animali
d'affezione si osserva quanto stabilito dalla legge provinciale sugli
animali  d'affezione.  Con  deliberazione  della  Giunta  provinciale
possono  essere  fissati  eventuali  ulteriori  specifici  criteri  e
condizioni  per   la   realizzazione   dei   ricoveri   previsti   da
quest'articolo.».