Art. 22 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. Con l'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art.  9,
sono abrogate le seguenti disposizioni: 
      a) art. 10 della legge provinciale 1° agosto  2003,  n.  5,  in
materia di anagrafe canina e attuazione della legge n. 281 del 1991; 
      b) art. 8 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13.