Art. 22 Abrogazioni 1. Con l'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 9, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) art. 10 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, in materia di anagrafe canina e attuazione della legge n. 281 del 1991; b) art. 8 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13.