Art. 23 Disposizioni transitorie 1. La Giunta provinciale adotta i provvedimenti di attuazione previsti da questa legge entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. 2. Gli esercenti delle attivita' previste dall'art. 4 sono tenuti al rispetto delle disposizioni in esso contenute entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge. A tal fine presentano al comune una SCIA entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.