Art. 23 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. La Giunta provinciale adotta  i  provvedimenti  di  attuazione
previsti da questa legge entro centottanta giorni  dalla  data  della
sua entrata in vigore. 
    2. Gli esercenti delle attivita' previste dall'art. 4 sono tenuti
al rispetto delle disposizioni in esso contenute entro un anno  dalla
data di entrata in vigore di questa legge. A tal fine  presentano  al
comune una SCIA entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
di questa legge.