Art. 24 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
    1. Per i fini dell'art. 16 e' prevista la spesa  di  36.000  euro
per l'anno 2012, di 34.000 euro per l'anno 2013 e di 32.000 euro  per
l'anno 2014. Alla copertura degli oneri  derivanti  dall'applicazione
di questo comma si provvede con l'utilizzo  degli  stanziamenti  gia'
autorizzati in bilancio sull'unita' previsionale  di  base  80.30.110
(Interventi  nel   settore   forestale   e   faunistico),   derivanti
dall'abrogazione dell'art. 10 della legge provinciale n. 5 del  2003.
Per gli anni successivi la relativa spesa e' determinata dalla  legge
finanziaria. 
    2. Alla copertura delle spese derivanti  dall'applicazione  degli
articoli 9, 10, 11 e 12 provvede l'Azienda provinciale per i  servizi
sanitari  nell'ambito  delle   assegnazioni   sul   fondo   sanitario
provinciale (unita' previsionale di base  44.5.110  -  Spese  per  il
servizio sanitario provinciale). 
    3.  Alla  copertura  degli  oneri   derivanti   dall'applicazione
dell'art. 20 si fa fronte con le risorse gia' autorizzate in bilancio
sul fondo sanitario provinciale (unita' previsionale di base 44.5.110
- Spese per il servizio sanitario provinciale). 
    4. La Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al  bilancio
le variazioni conseguenti a questa  legge,  ai  sensi  dell'art.  27,
terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n.  7  (legge
provinciale di contabilita'). 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
 
      Trento, 28 marzo 2012 
 
                               DELLAI