Art. 24 Disposizioni finanziarie 1. Per i fini dell'art. 16 e' prevista la spesa di 36.000 euro per l'anno 2012, di 34.000 euro per l'anno 2013 e di 32.000 euro per l'anno 2014. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede con l'utilizzo degli stanziamenti gia' autorizzati in bilancio sull'unita' previsionale di base 80.30.110 (Interventi nel settore forestale e faunistico), derivanti dall'abrogazione dell'art. 10 della legge provinciale n. 5 del 2003. Per gli anni successivi la relativa spesa e' determinata dalla legge finanziaria. 2. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione degli articoli 9, 10, 11 e 12 provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari nell'ambito delle assegnazioni sul fondo sanitario provinciale (unita' previsionale di base 44.5.110 - Spese per il servizio sanitario provinciale). 3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 20 si fa fronte con le risorse gia' autorizzate in bilancio sul fondo sanitario provinciale (unita' previsionale di base 44.5.110 - Spese per il servizio sanitario provinciale). 4. La Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilita'). La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 28 marzo 2012 DELLAI