Art. 3 Doveri del responsabile 1. Il responsabile di un animale d'affezione e' tenuto a garantirne la salute e il benessere. 2. Il responsabile di un animale d'affezione, anche ai fini della prevenzione del randagismo e dei danni o delle lesioni a persone, animali o cose e del decoro urbano, deve adottare le seguenti misure: a) rifornirlo di cibo e acqua in quantita' sufficiente; b) assicurargli le necessarie cure sanitarie anche attraverso l'adesione a piani di prevenzione individuati con deliberazione della Giunta provinciale; c) garantire l'igiene e l'adeguatezza degli spazi di dimora; d) in caso di trasporto, assicurare un trattamento adeguato e comunque tale da non arrecargli danni o sofferenze nel corso del viaggio; e) adottare ogni possibile precauzione per impedirne la fuga; f) garantire la tutela di terzi da aggressioni; g) adottare e utilizzare tutti gli strumenti disponibili per la rimozione delle deiezioni nei luoghi pubblici. 3. Il responsabile della detenzione di un cane deve evitare, se possibile, di tenerlo legato alla catena. In caso contrario la catena deve avere un'adeguata lunghezza e, se possibile, deve esserne assicurato lo scorrimento. 4. In caso di detenzione di' sei o piu' cani, il responsabile deve dimostrare di essere in grado di accudire gli animali in modo adeguato; per tale condizione valgono tutte le regole applicabili ai canili. 5. E' vietata la detenzione di animali a chi e' stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti puniti dal titolo IX-bis (Dei delitti contro il sentimento per gli animali) del libro II del codice penale. 6. La detenzione di animali esotici e' consentita nel rispetto della normativa vigente in materia. 7. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari trasmette annualmente alla competente struttura provinciale una relazione sulle azioni intraprese, direttamente o a seguito di segnalazioni, circa il mancato rispetto di quest'articolo.