Art. 4 
 
                       Commercio e allevamento 
 
    1.  Per  l'esercizio  dell'attivita'  di  commercio  di   animali
d'affezione prevista dall'art. 2, comma 1, lettera f),  e'  richiesta
la  presentazione  al  comune  territorialmente  competente  di   una
segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'  (SCIA),  ai   sensi
dell'art. 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n.  23  (legge
provinciale sull'attivita' amministrativa),  fatti  salvi  i  divieti
fissati per il commercio e l'allevamento di animali esotici. 
    2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce i
requisiti per l'esercizio del commercio di animali  d'affezione,  con
particolare riferimento alle competenze professionali dei richiedenti
e alle caratteristiche delle attrezzature e dei locali impiegati. 
    3. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari si esprime  sulla
sussistenza e  sul  controllo  dei  requisiti  igienico-sanitari  dei
locali previsti dal comma 2. 
    4. Chi esercita il commercio di animali d'affezione e'  obbligato
alla tenuta di un registro degli animali, che comprende l'annotazione
della loro provenienza e destinazione, secondo le modalita' stabilite
dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dal comma 2. 
    5. Chi esercita il commercio di animali d'affezione e' tenuto  ad
accertare l'eta'  dell'acquirente,  verificando  la  sussistenza  del
consenso all'acquisto  da  parte  delle  persone  che  esercitano  la
responsabilita' parentale nel caso di acquirenti di eta' inferiore  a
sedici anni. 
    6. Chi esercita il commercio di  animali  d'affezione  garantisce
che i cuccioli posti in vendita  presentino  condizioni  di  sviluppo
fisico e di autonomia comportamentale adeguate  alle  caratteristiche
della specie di appartenenza. 
    7. E' vietata la cessione a qualsiasi titolo di cani e  gatti  di
eta' inferiore a  due  mesi,  nonche'  di  cani  non  identificati  e
registrati con le modalita' previste dall'art. 9.