Art. 4 Commercio e allevamento 1. Per l'esercizio dell'attivita' di commercio di animali d'affezione prevista dall'art. 2, comma 1, lettera f), e' richiesta la presentazione al comune territorialmente competente di una segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attivita' amministrativa), fatti salvi i divieti fissati per il commercio e l'allevamento di animali esotici. 2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce i requisiti per l'esercizio del commercio di animali d'affezione, con particolare riferimento alle competenze professionali dei richiedenti e alle caratteristiche delle attrezzature e dei locali impiegati. 3. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari si esprime sulla sussistenza e sul controllo dei requisiti igienico-sanitari dei locali previsti dal comma 2. 4. Chi esercita il commercio di animali d'affezione e' obbligato alla tenuta di un registro degli animali, che comprende l'annotazione della loro provenienza e destinazione, secondo le modalita' stabilite dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dal comma 2. 5. Chi esercita il commercio di animali d'affezione e' tenuto ad accertare l'eta' dell'acquirente, verificando la sussistenza del consenso all'acquisto da parte delle persone che esercitano la responsabilita' parentale nel caso di acquirenti di eta' inferiore a sedici anni. 6. Chi esercita il commercio di animali d'affezione garantisce che i cuccioli posti in vendita presentino condizioni di sviluppo fisico e di autonomia comportamentale adeguate alle caratteristiche della specie di appartenenza. 7. E' vietata la cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti di eta' inferiore a due mesi, nonche' di cani non identificati e registrati con le modalita' previste dall'art. 9.