Art. 5 
 
               Esposizioni, spettacoli e competizioni 
 
    1. E' vietata la partecipazione di cani e gatti di eta' inferiore
a quattro mesi a manifestazioni espositive.  E'  vietato  offrire  in
premio o in omaggio animali  nell'ambito  di  attivita'  commerciali,
giochi o spettacoli. 
    2. L'Azienda provinciale per  i  servizi  sanitari  individua  le
tipologie di vaccinazione a cui devono essere sottoposti gli  animali
di eta' superiore a quattro mesi  che  partecipano  a  manifestazioni
espositive. 
    3. E' consentita la partecipazione di cuccioli di eta'  inferiore
a  quattro  mesi   a   manifestazioni   espositive   organizzate   da
associazioni con finalita' di tutela degli animali per la  promozione
di adozioni  di  esemplari  ospitati  presso  strutture  di  custodia
riconosciute  dalla  Provincia,   previa   certificazione   sanitaria
rilasciata per ciascun esemplare. 
    4. I comuni autorizzano l'esercizio dell'attivita'  circense,  le
mostre  itineranti  di  animali  e  le  manifestazioni  popolari  che
prevedono  la  presenza  di  animali,  nel  rispetto  delle   vigenti
disposizioni in materia. Le  attivita'  che  prevedono  l'impiego  di
animali devono svolgersi in modo da salvaguardarne  la  salute  e  il
benessere.