Art. 5 Esposizioni, spettacoli e competizioni 1. E' vietata la partecipazione di cani e gatti di eta' inferiore a quattro mesi a manifestazioni espositive. E' vietato offrire in premio o in omaggio animali nell'ambito di attivita' commerciali, giochi o spettacoli. 2. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari individua le tipologie di vaccinazione a cui devono essere sottoposti gli animali di eta' superiore a quattro mesi che partecipano a manifestazioni espositive. 3. E' consentita la partecipazione di cuccioli di eta' inferiore a quattro mesi a manifestazioni espositive organizzate da associazioni con finalita' di tutela degli animali per la promozione di adozioni di esemplari ospitati presso strutture di custodia riconosciute dalla Provincia, previa certificazione sanitaria rilasciata per ciascun esemplare. 4. I comuni autorizzano l'esercizio dell'attivita' circense, le mostre itineranti di animali e le manifestazioni popolari che prevedono la presenza di animali, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Le attivita' che prevedono l'impiego di animali devono svolgersi in modo da salvaguardarne la salute e il benessere.