Art. 6 
 
          Impiego degli animali per finalita' terapeutiche 
 
    1. Questa  legge  si  applica  anche  alle  attivita'  educative,
ricreative e ai trattamenti sanitari nei quali e' previsto  l'impiego
di animali ai sensi dell'art. 50 della legge  provinciale  23  luglio
2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute).