Art. 6 Impiego degli animali per finalita' terapeutiche 1. Questa legge si applica anche alle attivita' educative, ricreative e ai trattamenti sanitari nei quali e' previsto l'impiego di animali ai sensi dell'art. 50 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute).