Art. 7 Commissione provinciale per la protezione degli animali d'affezione 1. E' istituita la commissione provinciale per la protezione degli animali d'affezione, quale organo consultivo della Giunta provinciale. 2. La commissione e' nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura. 3. La commissione e' composta: a) dall'assessore provinciale competente in materia di sanita' e benessere animale, o un suo delegato, che svolge funzioni di presidente; b) dal dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di sanita' e benessere animale, o un suo delegato; c) dal direttore dell'unita' operativa igiene e sanita' pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, o un suo delegato; d) dal presidente dell'ordine dei veterinari della Provincia di Trento, o un suo delegato; e) da tre componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali; f) da cinque componenti designati dalle associazioni con finalita' di tutela degli animali che operano nel territorio provinciale. 4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalita' di organizzazione e di funzionamento della commissione; a maggioranza assoluta dei suoi componenti la commissione puo' deliberare ulteriori disposizioni concernenti l'organizzazione e lo svolgimento delle sue attivita'. 5. La commissione formula pareri e proposte, su richiesta della Giunta provinciale, con particolare riferimento ai seguenti argomenti: a) detenzione e cura degli animali; b) tutela e addestramento degli animali, con riguardo particolare alle singole specie; c) informazione, sensibilizzazione e formazione sugli obblighi derivanti dalla detenzione degli animali, anche per ridurre il randagismo.