Art. 7 
 
 Commissione provinciale per la protezione degli animali d'affezione 
 
    1. E' istituita la  commissione  provinciale  per  la  protezione
degli animali  d'affezione,  quale  organo  consultivo  della  Giunta
provinciale. 
    2. La commissione e' nominata dalla  Giunta  provinciale  per  la
durata della legislatura. 
    3. La commissione e' composta: 
      a) dall'assessore provinciale competente in materia di  sanita'
e benessere animale, o  un  suo  delegato,  che  svolge  funzioni  di
presidente; 
      b) dal dirigente del  dipartimento  provinciale  competente  in
materia di sanita' e benessere animale, o un suo delegato; 
      c)  dal  direttore  dell'unita'  operativa  igiene  e   sanita'
pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari,
o un suo delegato; 
      d) dal presidente dell'ordine dei veterinari della Provincia di
Trento, o un suo delegato; 
      e) da tre componenti designati dal  Consiglio  delle  autonomie
locali; 
      f)  da  cinque  componenti  designati  dalle  associazioni  con
finalita'  di  tutela  degli  animali  che  operano  nel   territorio
provinciale. 
    4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono  stabilite  le
modalita' di organizzazione e di funzionamento della  commissione;  a
maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti  la   commissione   puo'
deliberare ulteriori disposizioni concernenti l'organizzazione  e  lo
svolgimento delle sue attivita'. 
    5. La commissione formula pareri e proposte, su  richiesta  della
Giunta  provinciale,  con   particolare   riferimento   ai   seguenti
argomenti: 
      a) detenzione e cura degli animali; 
      b)  tutela  e  addestramento  degli   animali,   con   riguardo
particolare alle singole specie; 
      c) informazione, sensibilizzazione e formazione sugli  obblighi
derivanti dalla  detenzione  degli  animali,  anche  per  ridurre  il
randagismo.