Art. 9 
 
Istituzione  dell'anagrafe  canina  provinciale  e  prevenzione   del
                             randagismo 
 
    1. Nella Provincia di Trento si applica la legge 14 agosto  1991,
n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione
del randagismo), con gli adattamenti previsti da quest'articolo. 
    2. La Provincia  e  i  comuni  esercitano  le  funzioni  ad  essi
attribuite dalla legge n. 281 del 1991. Le  funzioni  spettanti  alla
Provincia sono esercitate dalla Giunta provinciale,  dalle  strutture
Provinciali e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari secondo
quanto stabilito con regolamento. Le associazioni che hanno come fine
la tutela degli animali possono  svolgere  le  attivita'  riconsciute
agli enti e associazioni protezioniste dalla legge n.  281  del  1991
con i criteri e le modalita' previsti dal regolamento. 
    3. E' istituita, a cura dell'Azienda provinciale  per  i  servizi
sanitari  e  in  collaborazione  con  i  comuni,  l'anagrafe   canina
provinciale, che si articola in sezioni comunali. 
    4. I proprietari o i detentori di cani devono iscrivere i  propri
animali  all'anagrafe  canina  provinciale,  presso  il   comune   di
residenza, entro sessanta giorni dalla nascita dell'animale  o  entro
trenta giorni da quando ne vengono in possesso, a qualsiasi titolo; i
proprietari e i detentori di  cani,  inoltre,  devono  comunicare  al
comune la cessione, la scomparsa o la  morte  del  cane,  nonche'  il
cambiamento di residenza, secondo quanto stabilito dal regolamento. 
    5. La Provincia definisce gli interventi di controllo demografico
della popolazione animale e di educazione sanitaria e zoofila. 
    6. Nell'ambito dell'anagrafe  canina  e'  istituito  un  archivio
informatizzato dei cani morsicatori e dei cani con aggressivita'  non
controllata,  per  garantire  una  registrazione  degli  episodi   di
aggressivita'. 
    7. Il regolamento stabilisce, fra l'altro: 
      a)  le   modalita'   per   l'organizzazione   e   la   gestione
dell'anagrafe canina provinciale; 
      b) le modalita' per garantire l'accesso all'anagrafe canina; 
      c) le modalita' e i  criteri  per  il  risanamento  dei  canili
comunali e  per  la  costruzione  dei  rifugi,  per  garantire  buone
condizioni di vita degli animali ricoverati e il rispetto delle norme
igienico-sanitarie e per assicurare il controllo sanitario.