Art. 9 Istituzione dell'anagrafe canina provinciale e prevenzione del randagismo 1. Nella Provincia di Trento si applica la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), con gli adattamenti previsti da quest'articolo. 2. La Provincia e i comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite dalla legge n. 281 del 1991. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dalla Giunta provinciale, dalle strutture Provinciali e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari secondo quanto stabilito con regolamento. Le associazioni che hanno come fine la tutela degli animali possono svolgere le attivita' riconsciute agli enti e associazioni protezioniste dalla legge n. 281 del 1991 con i criteri e le modalita' previsti dal regolamento. 3. E' istituita, a cura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e in collaborazione con i comuni, l'anagrafe canina provinciale, che si articola in sezioni comunali. 4. I proprietari o i detentori di cani devono iscrivere i propri animali all'anagrafe canina provinciale, presso il comune di residenza, entro sessanta giorni dalla nascita dell'animale o entro trenta giorni da quando ne vengono in possesso, a qualsiasi titolo; i proprietari e i detentori di cani, inoltre, devono comunicare al comune la cessione, la scomparsa o la morte del cane, nonche' il cambiamento di residenza, secondo quanto stabilito dal regolamento. 5. La Provincia definisce gli interventi di controllo demografico della popolazione animale e di educazione sanitaria e zoofila. 6. Nell'ambito dell'anagrafe canina e' istituito un archivio informatizzato dei cani morsicatori e dei cani con aggressivita' non controllata, per garantire una registrazione degli episodi di aggressivita'. 7. Il regolamento stabilisce, fra l'altro: a) le modalita' per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe canina provinciale; b) le modalita' per garantire l'accesso all'anagrafe canina; c) le modalita' e i criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione dei rifugi, per garantire buone condizioni di vita degli animali ricoverati e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e per assicurare il controllo sanitario.