Art. 4 Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 67/2011 1. L'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 67 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012 - 2014), e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Disavanzo d'esercizio). - 1. Agli effetti di cui ai comuni successivi, il disavanzo per l'esercizio 2012 e' approvato in curo 2.539.109.401,95 comprensivo della somma di euro 2.049.069.294.41 relativa al disavanzo accertato con il rendiconto 2011; il disavanzo per l'esercizio 2013 e' approvato in euro 332.930.794,78: il disavanzo per l'esercizio 2014 e' approvato in euro 53.458.010,24. 2. Nel triennio 2012 - 2014 e' autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 2.925.498.206,97 per la copertura del disavanzo degli esercizi 2012-2014 di cui al comma 1 necessario al finanziamento di spese di investimento di cui alle UPB indicate negli allegati A.4 e B.4. 3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 7,50 per cento effettivo annuo. 4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI). 5. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2013 e 2014, nonche' l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilita' di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 "Oneri del ricorso al credito - Spese correnti" e UPB 735 "Rimborso prestiti". 6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2014, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2014, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.».