Art. 5 
 
      Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 67/2011 
 
    1. L'art. 5 della legge regionale n. 67/2011  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art.  5  (Autorizzazione  all'indebitamento  per  il   programma
pluriennale  degli  investimenti).  -  1.  Nell'esercizio   2012   e'
autorizzata la contrazione  di  mutui  e/o  l'emissione  di  prestiti
obbligazionari  per  l'importo  complessivo  di  curo  164.743.277,86
(allegati A.4 e B.4),  per  l'attuazione  del  programma  pluriennale
degli investimenti  approvato  con  il  documento  di  programmazione
economica e  finanziaria  2003  ai  sensi  dell'art.  9  della  legge
regionale  dell'11  agosto  1999,  n.  49  (Norme   in   materia   di
programmazione regionale). 
    2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al  comma  1,
in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono  essere
rimborsati in un periodo non superiore ad anni trenta. 
    3. I mutui e prestiti di cui al comma 1, sono assunti  od  emessi
ad un tasso iniziale massimo del 7,50 per cento effettivo annuo. 
    4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa  depositi  e
prestiti e/o con la BEI. 
    5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al  comma  3,  relativi
agli esercizi 2013 e 2014, nonche'  l'eventuale  maggiorazione  della
rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilita' di
tasso od agli eventuali  oneri  conseguenti  al  rischio  di  cambio,
trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli
appositi stanziamenti del bilancio annuale  e  pluriennale,  UPB  732
"Oneri del ricorso al credito - Spese correnti" e UPB  735  "Rimborso
prestiti". 
    6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2014,
determinate  in  misura  non  superiore  a  quella  posta  a   carico
dell'esercizio 2014, trovano copertura con  le  successive  leggi  di
bilancio.».