Art. 5 Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 67/2011 1. L'art. 5 della legge regionale n. 67/2011 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Autorizzazione all'indebitamento per il programma pluriennale degli investimenti). - 1. Nell'esercizio 2012 e' autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di curo 164.743.277,86 (allegati A.4 e B.4), per l'attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell'art. 9 della legge regionale dell'11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale). 2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni trenta. 3. I mutui e prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 7,50 per cento effettivo annuo. 4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la BEI. 5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2013 e 2014, nonche' l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilita' di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 "Oneri del ricorso al credito - Spese correnti" e UPB 735 "Rimborso prestiti". 6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2014, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2014, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.».