Art. 6 
 
      Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 67/2011 
 
    1. L'art. 6 della  legge  regionale  67/2011  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 6  (Autorizzazione  all'indebitamento  per  interventi  sul
patrimonio strutturale e strumentale del settore sanitario). - 1. Nel
triennio 2012 - 2014 e'  autorizzata  la  contrazione  di  mutui  e/o
l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo  complessivo  di
euro  575.687.300,91  di  cui  euro  275.687.300,91  nel  2012,  curo
200.000.000,00 nel 2013 ed curo  100.000.000,00  nell'esercizio  2014
per il finanziamento  di  spese  di  investimento  di  cui  alle  UPB
indicate nell'allegato A.4 e B.4. 
    2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al  comma  1,
possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni dieci. 
    3. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono assunti  od  emessi
ad un tasso iniziale massimo del 7% effettivo annuo. 
    4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa  depositi  e
prestiti e/o con la BEI. 
    5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al  comma  3,  relativi
agli esercizi 2013 e 2014, nonche'  l'eventuale  maggiorazione  della
rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilita' di
tasso od agli eventuali  oneri  conseguenti  al  rischio  di  cambio,
trovano  copertura  finanziaria  negli  appositi   stanziamenti   del
bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 "Oneri del ricorso al credito
- Spese correnti" e UPB 735 "Rimborso prestiti". 
    6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2014,
determinate  in  misura  non  superiore  a  quella  posta  a   carico
dell'esercizio 2014, trovano copertura con  le  successive  leggi  di
bilancio.».