Art. 6 Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 67/2011 1. L'art. 6 della legge regionale 67/2011 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Autorizzazione all'indebitamento per interventi sul patrimonio strutturale e strumentale del settore sanitario). - 1. Nel triennio 2012 - 2014 e' autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 575.687.300,91 di cui euro 275.687.300,91 nel 2012, curo 200.000.000,00 nel 2013 ed curo 100.000.000,00 nell'esercizio 2014 per il finanziamento di spese di investimento di cui alle UPB indicate nell'allegato A.4 e B.4. 2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni dieci. 3. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 7% effettivo annuo. 4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la BEI. 5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2013 e 2014, nonche' l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilita' di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 "Oneri del ricorso al credito - Spese correnti" e UPB 735 "Rimborso prestiti". 6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2014, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2014, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.».