Allegato Regolamento per l'esecuzione delle spese di funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena ai sensi dell'articolo 5, comma 111 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004). Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina le procedure e i limiti per l'esecuzione delle spese di funzionamento del comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), di seguito nominato comitato. Art. 2. Tipologie di spesa 1. Rientrano tra le spese di cui all'art. 1: a) il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio al Presidente e al vicepresidente del comitato per missioni connesse all'attivita' istituzionale del comitato fuori del territorio regionale, nonche' delle spese di viaggio e vitto per missioni in comune diverso da quello di Trieste, sede del comitato, ma nel territorio regionale; b) il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio al segretario del comitato che abbia la sede ordinaria di lavoro o comunque risieda fuori del territorio regionale, nonche' delle spese di viaggio e vitto nel caso di sede ordinaria di lavoro o comunque residenza nel territorio regionale ma in comune diverso da quello di Trieste, sede del comitato; c) il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione ai lavori del comitato ai componenti residenti, o comunque aventi la sede ordinaria di lavoro, in comune diverso da quello di Trieste, sede del comitato; d) le prestazioni di servizi di traduzione simultanea e di interpretariato afferenti i lavori del comitato e traduzione degli atti del comitato, fatti salvi i limiti di cui all'art. 6 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 (Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'art. 3 della legge n. 23 febbraio 2001, n. 38); e) l'acquisto di materiale di cancelleria necessario per lo svolgimento dei lavori del comitato, nonche' di testi, riviste e pubblicazioni strumentali all'attivita' istituzionale del comitato; f) l'acquisto di personal computer, anche portatili, stampanti e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo, strumenti informatici di ogni altro tipo e relativi accessori, impianti e strumenti per traduzioni, finalizzati all'espletamento dell'attivita' di segreteria del comitato, nonche' relative prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione; g) le spese per l'espletamento dell'attivita' istruttoria direttamente connesse con il funzionamento del comitato ivi compreso l'affidamento di incarichi di consulenza, fatti salvi i limiti di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 65/2002. Art. 3. Competenze per l'esecuzione delle spese 1. Il Presidente del comitato dispone le spese di cui all'art. 2, comma 1. 2. Il segretariato generale della Presidenza della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sostiene le spese di cui al comma 1. Art. 4. Limiti di importo 1. Le spese di cui all'art. 2 possono essere disposte entro i limiti delle disponibilita' di bilancio. 2. I rimborsi delle spese di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) competono nelle misure previste per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente. 3. Per i rimborsi delle spese di cui al comma 2 si applica la normativa regionale. 4. Le singole spese non possono superare l'importo di 10.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale per quelle previste dall'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) d), e), e f) e l'importo di 15.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale per quelle previste dalla lettera g). 5. Non e' ammesso il frazionamento artificioso di forniture di beni e servizi, periodiche o non periodiche, dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti d'importo stabiliti dal presente articolo. Art. 5. Acquisizione in economia di beni e servizi 1. Possono essere acquisiti in economia i beni e servizi di cui all'art. 2, comma 1, lettere d), e) e f). 2. L'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del comitato viene disciplinata ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante il regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo n. 163/2006, ed e' effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione, concorrenza e parita' di trattamento degli operatori economici. 3. Le acquisizioni in economia di beni e servizi da parte del comitato sono effettuate mediante cottimo fiduciario. Art. 6. Procedura per l'individuazione del contraente 1. Per i servizi o forniture di cui all'art. 2, comma 1, lettere d), e) e f) di importo pari o superiore a 6.500,00 euro al netto di ogni onere fiscale, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene secondo la procedura stabilita dal presente articolo. 2. Il presidente del comitato seleziona, dagli elenchi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 2010, n. 0216/Pres. (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale) ovvero previa indagine di mercato e nel rispetto dei principi di cui all'art. 5, comma 2, almeno cinque operatori economici, qualora sussistano in tale numero soggetti idonei, tra i quali viene individuato il soggetto esecutore della prestazione, secondo la procedura stabilita dal presente articolo. 3. L'indagine di mercato di cui al comma 2 puo' essere effettuata anche tramite la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico di qualunque amministrazione pubblica. 4. Il presidente del comitato, con comunicazione effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, ovvero messaggio di posta elettronica certificata, invita gli operatori economici selezionati a presentare offerta. 5. La comunicazione di cui al comma 4 specifica: a) la stazione appaltante proponente; b) l'oggetto della prestazione richiesta, le sue caratteristiche tecniche e le modalita' di realizzazione della stessa; c) il termine per l'adempimento della prestazione; d) l'importo a base di gara; e) i requisiti di capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per la partecipazione alla gara; f) le modalita' ed il termine per la presentazione delle offerte, ivi inclusa l'eventuale necessita' di prestare garanzie a corredo delle offerte medesime; g) il criterio di aggiudicazione e, nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, gli elementi di valutazione dell'offerta; h) la possibilita' di richiedere all'offerente di fornire giustificazioni in caso di offerta ritenuta anormalmente bassa e di rigettare l'offerta medesima qualora le giustificazioni fornite non vengano ritenute sufficientemente valide. 6. La comunicazione di cui al comma 4 indica altresi' i seguenti elementi: a) la previsione che l'offerta formulata dall'operatore economico selezionato, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, costituisce proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del codice civile; b) la previsione che il soggetto offerente si impegna a mantenere ferma la proposta per i novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ovvero per il diverso periodo specificato dalla stazione appaltante; c) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; d) l'eventuale penale in caso di ritardo o inadempimento nell'esecuzione della prestazione e il diritto di risolvere il contratto, previa diffida, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per grave inadempimento dell'appaltatore; e) la previsione che l'offerente e' tenuto a indicare le prestazioni che intende subappaltare nel rispetto della normativa statale vigente in materia; f) la previsione che i legali rappresentanti degli operatori economici selezionati, consapevoli della responsabilita' penale per false dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione, di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sono tenuti a dichiarare di possedere i requisiti di capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo da affidare con le procedure ordinarie di scelta del contraente nonche' i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; g) la previsione che l'operatore economico selezionato e' tenuto a rispettare gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia), producendosi in difetto la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile; h) il foro competente per ogni controversia derivante dall'esecuzione del contratto, ferma restando la possibilita' di forme di risoluzione stragiudiziali; i) l'eventuale necessita' che l'affidatario presti cauzione definitiva; j) l'eventuale necessita' che l'affidatario risulti assicurato per la responsabilita' civile relativa ai danni cagionati nell'esercizio della propria attivita'; k) gli eventuali ulteriori documenti richiesti in relazione alle caratteristiche della prestazione ovvero delle modalita' di aggiudicazione prescelte. 7. La comunicazione di cui al comma 4 prevede che all'offerta debbano essere allegati, a pena di inammissibilita': a) copia della comunicazione medesima, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante in ogni pagina per presa visione ed accettazione delle previsioni e condizioni ivi contenute; b) la documentazione richiesta nella comunicazione medesima; c) l'offerta economica e l'eventuale offerta tecnica. 8. La comunicazione di cui al comma 4 puo' prevedere la possibilita' che non si proceda ad aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida. 9. Il presidente del comitato effettua verifiche a campione in merito alla sussistenza dei requisiti dichiarati dai soggetti partecipanti. 10. Il contraente e' scelto nell'ambito dei soggetti che hanno presentato offerta ritenuta ammissibile, utilizzando il criterio indicato nella comunicazione di cui al comma 4. 11. Nel caso in cui il criterio di scelta del contraente sia quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, il confronto fra le offerte puo' essere effettuato da una commissione composta da un minimo di tre membri, presieduta dal presidente del comitato, della cui attivita' viene redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti della commissione medesima. 12. L'aggiudicazione e' comunicata all'offerente risultato vincitore della procedura comparativa e agli altri soggetti partecipanti. All'operatore economico interessato e' altresi' comunicata l'eventuale inammissibilita' dell'offerta. Art. 7. Affidamento diretto 1. Per l'acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario di beni e servizi per i quali l'importo del corrispettivo e' inferiore a 6.500,00 euro al netto di ogni onere fiscale, e' consentito l'affidamento diretto a un determinato contraente. 2. Il contraente puo' essere individuato tra gli operatori economici iscritti agli elenchi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 216/Pres./2010, in ogni caso nel rispetto dei principi di cui all'art. 5, comma 2. 3. Nessuna prestazione di beni o servizi puo' essere artificiosamente frazionata allo scopo di acquisire beni o servizi mediante affidamento diretto. Art. 8. Valutazione di congruita' e stipula del contratto 1. Successivamente all'aggiudicazione, ovvero all'individuazione del contraente con le modalita' di cui all'art. 7, il presidente del comitato procede alla stipulazione del contratto, anche in forma di scrittura privata, ovvero all'ordinazione dei beni, attraverso apposito scambio di lettere o altro atto idoneo. 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia), nel contratto e' inserita, a pena di nullita' assoluta, la clausola relativa agli obblighi di tracciabilita' di cui al medesimo articolo. 3. Il presidente del comitato puo' procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal soggetto affidatario. 4. La stipulazione dei contratti e l'ordinazione dei beni sono subordinate all'acquisizione della valutazione di congruita' economica, espressa dal presidente del comitato, nei casi in cui il contraente sia stato individuato tramite procedura diversa da quella aperta, ristretta o negoziata preceduta da gara esplorativa di mercato. 5. La valutazione di congruita' economica ha ad oggetto la verifica della congruita' del corrispettivo contrattuale rispetto ai valori di mercato, in relazione all'oggetto del contratto da stipulare e alle modalita' di esecuzione della prestazione. 6. La valutazione di congruita' ha natura obbligatoria e vincolante ed e' acquisita prima della stipulazione del contratto. 7. La valutazione di congruita' economica del corrispettivo contrattuale e' effettuata tenendo conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile, ovvero dell'elenco dei prezzi desunti dai prezziari, listini e tariffari, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, di eventuali rilevazioni statistiche e di ogni altro elemento di conoscenza. 8. La valutazione di congruita' economica e' adeguatamente motivata sulla base dei criteri indicati al comma 7. 9. La stipulazione dei contratti non e' subordinata all'acquisizione della valutazione di congruita' economica: a) quando il prezzo sia fissato in modo univoco dal mercato; b) quando si sia fatto ricorso alle centrali di committenza; c) quando il corrispettivo relativo a contratti stipulati in forma diversa da quella scritta aventi ad oggetto provviste di minuta e pronta consegna, di importo non superiore ad euro 500,00, sia liquidato in contanti. Art. 9. Garanzie 1. Le garanzie eventualmente richieste a corredo dell'offerta di cui all'art. 6, comma 5, lettera f), sono prestate in misura pari al 2 per cento dell'importo a base di gara, mediante fideiussione o deposito cauzionale. Tali garanzie non sono richieste in caso di affidamento diretto. 2. La cauzione definitiva di cui all'art. 6, comma 6, lettera i), ove richiesta, e' prestata dall'operatore economico aggiudicatario in misura pari al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, mediante fideiussione o deposito cauzionale. Art. 10. Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese 1. La liquidazione e il pagamento delle spese sono effettuati dal funzionario delegato nominato ai sensi dell'art. 5, comma 112 della legge regionale n. 1/2004, previa presentazione di fatture o note di addebito, ovvero di altra documentazione giustificativa, e acquisizione dell'attestazione di conformita' della prestazione contrattuale resa dal presidente del comitato. 2. L'attestazione di conformita' di cui al comma 1 ha per oggetto la corrispondenza delle prestazioni eseguite rispetto a quanto previsto nel contratto o nell'ordinazione dei beni. 3. Il pagamento e' disposto per mezzo di ordinativi di pagamento emessi su ordini di accreditamento intestati al funzionario delegato presso la Tesoreria regionale. 4. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato puo' effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 3. 5. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia. La rendicontazione viene comunicata anche ai competenti organi statali. Art. 11. R i n v i o 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilita' dello Stato. Art. 12. Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2004, n. 0315/Pres. (Regolamento recante norme per le spese di funzionamento del comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'art. 3 della legge n. 38/2001, ai sensi dell'art. 5, comma 111 della legge regionale n. 1/2004 (legge finanziaria 2004)); b) l'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 29 luglio 2009, n. 0214/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalita' per l'espressione della valutazione di congruita' economica e tecnica e dell'attestazione di conformita' della prestazione contrattuale). Art. 13. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Tondo