Allegato 
 
Regolamento  per  l'esecuzione  delle  spese  di  funzionamento   del
  Comitato istituzionale paritetico per i  problemi  della  minoranza
  slovena ai sensi dell'articolo 5, comma 111 della  legge  regionale
  26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento disciplina le procedure e i limiti per
l'esecuzione delle spese di funzionamento del comitato  istituzionale
paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui  all'art.  3
della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela  della  minoranza
linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), di  seguito
nominato comitato. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                         Tipologie di spesa 
 
    1. Rientrano tra le spese di cui all'art. 1: 
      a) il rimborso delle spese di  viaggio,  vitto  e  alloggio  al
Presidente e al vicepresidente del  comitato  per  missioni  connesse
all'attivita'  istituzionale  del  comitato  fuori   del   territorio
regionale, nonche' delle spese di viaggio e  vitto  per  missioni  in
comune diverso da quello  di  Trieste,  sede  del  comitato,  ma  nel
territorio regionale; 
      b) il rimborso delle spese di  viaggio,  vitto  e  alloggio  al
segretario del comitato che abbia  la  sede  ordinaria  di  lavoro  o
comunque risieda fuori del territorio regionale, nonche' delle  spese
di viaggio e vitto nel caso di sede ordinaria di  lavoro  o  comunque
residenza nel territorio regionale ma in comune diverso da quello  di
Trieste, sede del comitato; 
      c) il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione  ai
lavori del comitato ai componenti residenti,  o  comunque  aventi  la
sede ordinaria di lavoro, in comune diverso  da  quello  di  Trieste,
sede del comitato; 
      d) le prestazioni di servizi  di  traduzione  simultanea  e  di
interpretariato afferenti i lavori del comitato  e  traduzione  degli
atti del comitato, fatti  salvi  i  limiti  di  cui  all'art.  6  del
regolamento emanato con decreto del Presidente  della  Repubblica  27
febbraio  2002,  n.  65  (Regolamento   per   l'istituzione   ed   il
funzionamento del comitato istituzionale paritetico  per  i  problemi
della minoranza slovena, a  norma  dell'art.  3  della  legge  n.  23
febbraio 2001, n. 38); 
      e) l'acquisto di materiale di  cancelleria  necessario  per  lo
svolgimento dei lavori del comitato,  nonche'  di  testi,  riviste  e
pubblicazioni strumentali all'attivita' istituzionale del comitato; 
      f) l'acquisto di personal computer, anche portatili,  stampanti
e  materiali  accessori  e  ausiliari,  di  ricambio  e  di  consumo,
strumenti informatici  di  ogni  altro  tipo  e  relativi  accessori,
impianti e strumenti  per  traduzioni,  finalizzati  all'espletamento
dell'attivita'  di  segreteria   del   comitato,   nonche'   relative
prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione; 
      g)  le  spese  per  l'espletamento  dell'attivita'  istruttoria
direttamente connesse con il funzionamento del comitato ivi  compreso
l'affidamento di incarichi di consulenza, fatti salvi i limiti di cui
all'art.  4,  comma  2,  del  regolamento  emanato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 65/2002. 
 
                               Art. 3. 
 
 
               Competenze per l'esecuzione delle spese 
 
    1. Il Presidente del comitato dispone le spese di cui all'art. 2,
comma 1. 
    2.  Il  segretariato  generale  della  Presidenza  della  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia sostiene le spese di cui al comma 1. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                          Limiti di importo 
 
    1. Le spese di cui all'art. 2 possono  essere  disposte  entro  i
limiti delle disponibilita' di bilancio. 
    2. I rimborsi delle spese di cui all'art. 2, comma 1, lettere a),
b) e c) competono nelle misure previste per  i  dipendenti  regionali
con qualifica di dirigente. 
    3. Per i rimborsi delle spese di cui al comma  2  si  applica  la
normativa regionale. 
    4. Le singole spese non possono superare l'importo  di  10.000,00
euro al netto di ogni onere fiscale per quelle previste dall'art.  2,
comma 1, lettere a), b), c) d), e), e f)  e  l'importo  di  15.000,00
euro al netto di ogni onere fiscale per quelle previste dalla lettera
g). 
    5. Non e' ammesso il frazionamento artificioso  di  forniture  di
beni e servizi, periodiche o non periodiche, dal quale possa derivare
l'inosservanza dei limiti d'importo stabiliti dal presente articolo. 
 
                               Art. 5. 
 
 
             Acquisizione in economia di beni e servizi 
 
    1. Possono essere acquisiti in economia i beni e servizi  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettere d), e) e f). 
    2. L'acquisizione in economia di beni  e  servizi  da  parte  del
comitato viene  disciplinata  ai  sensi  dell'art.  125  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  direttive
2004/17/CE  e  2004/18/CE)  e  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207  recante  il  regolamento   di
esecuzione e attuazione del decreto legislativo n.  163/2006,  ed  e'
effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza,  rotazione,  non
discriminazione, concorrenza e parita' di trattamento degli operatori
economici. 
    3. Le acquisizioni in economia di beni e  servizi  da  parte  del
comitato sono effettuate mediante cottimo fiduciario. 
 
                               Art. 6. 
 
 
            Procedura per l'individuazione del contraente 
 
    1. Per i servizi o forniture di cui all'art. 2, comma 1,  lettere
d), e) e f) di importo pari o superiore a 6.500,00 euro al  netto  di
ogni onere fiscale, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene
secondo la procedura stabilita dal presente articolo. 
    2. Il presidente del comitato seleziona,  dagli  elenchi  di  cui
all'art. 5, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della  Regione  5
ottobre  2010,  n.  0216/Pres.  (Regolamento  per  l'acquisizione  in
economia di beni e servizi da parte delle direzioni  centrali  e  dei
servizi dell'Amministrazione regionale)  ovvero  previa  indagine  di
mercato e nel rispetto dei principi  di  cui  all'art.  5,  comma  2,
almeno cinque operatori economici, qualora sussistano in tale  numero
soggetti idonei, tra i quali viene individuato il soggetto  esecutore
della  prestazione,  secondo  la  procedura  stabilita  dal  presente
articolo. 
    3. L'indagine di mercato di cui al comma 2 puo' essere effettuata
anche tramite la consultazione dei cataloghi del mercato  elettronico
di qualunque amministrazione pubblica. 
    4. Il  presidente  del  comitato,  con  comunicazione  effettuata
mediante lettera raccomandata con  avviso  di  ricevimento,  telefax,
ovvero  messaggio  di  posta  elettronica  certificata,  invita   gli
operatori economici selezionati a presentare offerta. 
    5. La comunicazione di cui al comma 4 specifica: 
      a) la stazione appaltante proponente; 
      b)   l'oggetto   della   prestazione    richiesta,    le    sue
caratteristiche  tecniche  e  le  modalita'  di  realizzazione  della
stessa; 
      c) il termine per l'adempimento della prestazione; 
      d) l'importo a base di gara; 
      e)  i   requisiti   di   capacita'   tecnico-professionale   ed
economico-finanziaria richiesti per la partecipazione alla gara; 
      f) le modalita'  ed  il  termine  per  la  presentazione  delle
offerte, ivi inclusa l'eventuale necessita' di  prestare  garanzie  a
corredo delle offerte medesime; 
      g) il criterio di aggiudicazione e, nel caso di  aggiudicazione
secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, gli
elementi di valutazione dell'offerta; 
      h) la  possibilita'  di  richiedere  all'offerente  di  fornire
giustificazioni in caso di offerta ritenuta anormalmente bassa  e  di
rigettare l'offerta medesima qualora le giustificazioni  fornite  non
vengano ritenute sufficientemente valide. 
    6. La comunicazione di cui al comma 4 indica altresi' i  seguenti
elementi: 
      a)  la  previsione  che  l'offerta   formulata   dall'operatore
economico  selezionato,  debitamente  compilata  e  sottoscritta  dal
legale rappresentante, costituisce proposta contrattuale irrevocabile
ai sensi dell'art. 1329 del codice civile; 
      b) la  previsione  che  il  soggetto  offerente  si  impegna  a
mantenere ferma la proposta per  i  novanta  giorni  successivi  alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte,  ovvero  per
il diverso periodo specificato dalla stazione appaltante; 
      c) l'obbligo per  l'offerente  di  dichiarare  nell'offerta  di
assumere  a  proprio  carico   tutti   gli   oneri   assicurativi   e
previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in  materia  di
sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; 
      d) l'eventuale  penale  in  caso  di  ritardo  o  inadempimento
nell'esecuzione della  prestazione  e  il  diritto  di  risolvere  il
contratto, previa diffida, mediante lettera raccomandata  con  avviso
di ricevimento, per grave inadempimento dell'appaltatore; 
      e) la previsione  che  l'offerente  e'  tenuto  a  indicare  le
prestazioni che intende subappaltare  nel  rispetto  della  normativa
statale vigente in materia; 
      f) la previsione che i legali  rappresentanti  degli  operatori
economici selezionati, consapevoli della responsabilita'  penale  per
false  dichiarazioni  rese  alla  pubblica  amministrazione,  di  cui
all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in  materia  di  documentazione  amministrativa),  sono
tenuti  a  dichiarare  di  possedere   i   requisiti   di   capacita'
tecnico-professionale  ed  economico-finanziaria  prescritta  per  le
prestazioni di pari importo da affidare con le procedure ordinarie di
scelta del contraente nonche' i requisiti di ordine generale  di  cui
all'art. 38 del decreto  legislativo  n.  163/2006,  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000; 
      g) la  previsione  che  l'operatore  economico  selezionato  e'
tenuto  a  rispettare  gli  obblighi  di  tracciabilita'  dei  flussi
finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto  2010,  n.  136
(Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega  al  Governo  in
materia  di  normativa  antimafia),  producendosi   in   difetto   la
risoluzione di diritto del contratto  ai  sensi  dell'art.  1456  del
codice civile; 
      h)  il  foro  competente  per   ogni   controversia   derivante
dall'esecuzione del contratto,  ferma  restando  la  possibilita'  di
forme di risoluzione stragiudiziali; 
      i) l'eventuale necessita'  che  l'affidatario  presti  cauzione
definitiva; 
      j) l'eventuale necessita' che l'affidatario risulti  assicurato
per  la  responsabilita'   civile   relativa   ai   danni   cagionati
nell'esercizio della propria attivita'; 
      k) gli eventuali ulteriori  documenti  richiesti  in  relazione
alle caratteristiche della  prestazione  ovvero  delle  modalita'  di
aggiudicazione prescelte. 
    7. La comunicazione di cui al comma  4  prevede  che  all'offerta
debbano essere allegati, a pena di inammissibilita': 
      a) copia della comunicazione medesima, debitamente sottoscritta
dal legale  rappresentante  in  ogni  pagina  per  presa  visione  ed
accettazione delle previsioni e condizioni ivi contenute; 
      b) la documentazione richiesta nella comunicazione medesima; 
      c) l'offerta economica e l'eventuale offerta tecnica. 
    8.  La  comunicazione  di  cui  al  comma  4  puo'  prevedere  la
possibilita' che  non  si  proceda  ad  aggiudicazione  nel  caso  di
presentazione di un'unica offerta valida. 
    9. Il presidente del comitato effettua verifiche  a  campione  in
merito  alla  sussistenza  dei  requisiti  dichiarati  dai   soggetti
partecipanti. 
    10. Il contraente e' scelto nell'ambito dei  soggetti  che  hanno
presentato offerta  ritenuta  ammissibile,  utilizzando  il  criterio
indicato nella comunicazione di cui al comma 4. 
    11. Nel caso in cui il criterio  di  scelta  del  contraente  sia
quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, il confronto fra
le offerte puo' essere effettuato da una commissione composta  da  un
minimo di tre membri, presieduta dal presidente del  comitato,  della
cui attivita' viene redatto processo verbale sottoscritto da tutti  i
componenti della commissione medesima. 
    12.  L'aggiudicazione  e'  comunicata   all'offerente   risultato
vincitore  della  procedura  comparativa  e   agli   altri   soggetti
partecipanti.  All'operatore  economico   interessato   e'   altresi'
comunicata l'eventuale inammissibilita' dell'offerta. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                         Affidamento diretto 
 
    1. Per l'acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario  di
beni e servizi per i quali l'importo del corrispettivo e' inferiore a
6.500,00  euro  al  netto  di  ogni  onere  fiscale,  e'   consentito
l'affidamento diretto a un determinato contraente. 
    2. Il  contraente  puo'  essere  individuato  tra  gli  operatori
economici iscritti agli elenchi di  cui  all'art.  5,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Regione n. 216/Pres./2010, in ogni  caso
nel rispetto dei principi di cui all'art. 5, comma 2. 
    3.  Nessuna  prestazione  di   beni   o   servizi   puo'   essere
artificiosamente frazionata allo scopo di acquisire  beni  o  servizi
mediante affidamento diretto. 
 
                               Art. 8. 
 
 
          Valutazione di congruita' e stipula del contratto 
 
    1. Successivamente all'aggiudicazione, ovvero  all'individuazione
del contraente con le modalita' di cui all'art. 7, il presidente  del
comitato procede alla stipulazione del contratto, anche in  forma  di
scrittura  privata,  ovvero  all'ordinazione  dei  beni,   attraverso
apposito scambio di lettere o altro atto idoneo. 
    2. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010,  n.
136 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega  al  Governo
in materia di normativa antimafia), nel contratto e' inserita, a pena
di  nullita'  assoluta,  la  clausola  relativa  agli   obblighi   di
tracciabilita' di cui al medesimo articolo. 
    3. Il presidente del comitato puo' procedere in qualsiasi momento
alla verifica del possesso  dei  requisiti  dichiarati  dal  soggetto
affidatario. 
    4. La stipulazione dei contratti e l'ordinazione  dei  beni  sono
subordinate  all'acquisizione   della   valutazione   di   congruita'
economica, espressa dal presidente del comitato, nei casi in  cui  il
contraente sia stato individuato tramite procedura diversa da  quella
aperta, ristretta  o  negoziata  preceduta  da  gara  esplorativa  di
mercato. 
    5. La valutazione  di  congruita'  economica  ha  ad  oggetto  la
verifica della congruita' del corrispettivo contrattuale rispetto  ai
valori  di  mercato,  in  relazione  all'oggetto  del  contratto   da
stipulare e alle modalita' di esecuzione della prestazione. 
    6.  La  valutazione  di  congruita'  ha  natura  obbligatoria   e
vincolante ed e' acquisita prima della stipulazione del contratto. 
    7. La  valutazione  di  congruita'  economica  del  corrispettivo
contrattuale e'  effettuata  tenendo  conto  del  miglior  prezzo  di
mercato, ove rilevabile, ovvero dell'elenco dei  prezzi  desunti  dai
prezziari, listini e tariffari,  normalmente  in  uso  nel  luogo  di
esecuzione del contratto, di eventuali rilevazioni statistiche  e  di
ogni altro elemento di conoscenza. 
    8.  La  valutazione  di  congruita'  economica  e'  adeguatamente
motivata sulla base dei criteri indicati al comma 7. 
    9.   La   stipulazione   dei   contratti   non   e'   subordinata
all'acquisizione della valutazione di congruita' economica: 
      a) quando il prezzo sia fissato in modo univoco dal mercato; 
      b) quando si sia fatto ricorso alle centrali di committenza; 
      c) quando il corrispettivo relativo a  contratti  stipulati  in
forma diversa da quella scritta aventi ad oggetto provviste di minuta
e pronta consegna, di importo  non  superiore  ad  euro  500,00,  sia
liquidato in contanti. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                              Garanzie 
 
    1. Le garanzie eventualmente richieste a corredo dell'offerta  di
cui all'art. 6, comma 5, lettera f), sono prestate in misura pari  al
2 per cento dell'importo a base  di  gara,  mediante  fideiussione  o
deposito cauzionale. Tali garanzie non  sono  richieste  in  caso  di
affidamento diretto. 
    2. La cauzione definitiva di cui all'art. 6, comma 6, lettera i),
ove richiesta, e' prestata dall'operatore economico aggiudicatario in
misura pari al 10 per cento del corrispettivo contrattuale,  mediante
fideiussione o deposito cauzionale. 
 
                              Art. 10. 
 
 
        Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese 
 
    1. La liquidazione e il pagamento delle spese sono effettuati dal
funzionario delegato nominato ai sensi dell'art. 5, comma  112  della
legge regionale n. 1/2004, previa presentazione di fatture o note  di
addebito,  ovvero   di   altra   documentazione   giustificativa,   e
acquisizione  dell'attestazione  di  conformita'  della   prestazione
contrattuale resa dal presidente del comitato. 
    2. L'attestazione di conformita' di cui al comma 1 ha per oggetto
la  corrispondenza  delle  prestazioni  eseguite  rispetto  a  quanto
previsto nel contratto o nell'ordinazione dei beni. 
    3. Il pagamento e' disposto per mezzo di ordinativi di  pagamento
emessi su ordini di accreditamento intestati al funzionario  delegato
presso la Tesoreria regionale. 
    4. Per il pagamento relativo a provviste di minute  e  di  pronta
consegna,  il  funzionario  delegato  puo'  effettuare  prelievi   in
contante sulle aperture di credito previste dal comma 3. 
    5. Il funzionario delegato provvede  alla  rendicontazione  delle
somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme  vigenti  in
materia. La rendicontazione  viene  comunicata  anche  ai  competenti
organi statali. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                             R i n v i o 
 
    1.  Per  quanto   non   espressamente   previsto   dal   presente
regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni  di
legge e del regolamento di contabilita' dello Stato. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
      a) il decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2004,  n.
0315/Pres. (Regolamento recante norme per le spese  di  funzionamento
del comitato istituzionale paritetico per i problemi della  minoranza
slovena di cui all'art. 3 della legge n. 38/2001, ai sensi  dell'art.
5, comma 111 della  legge  regionale  n.  1/2004  (legge  finanziaria
2004)); 
      b) l'art. 25 del decreto del Presidente  della  Regione  n.  29
luglio  2009,  n.  0214/Pres.  (Regolamento  concernente  criteri   e
modalita' per l'espressione della valutazione di congruita' economica
e  tecnica  e  dell'attestazione  di  conformita'  della  prestazione
contrattuale). 
 
                              Art. 13. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
                     Visto, il Presidente: Tondo