(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Piemonte n. 30 del 26 luglio 2012) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
    Visto l'articolo 121 della Costituzione  (come  modificato  dalla
legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
    Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte; 
    Vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 24-3212  del  30
dicembre 2011; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n.  8-4164  del  23
luglio 2012; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' ed ambito di applicazione 
 
    1. Il presente regolamento, adottato ai sensi  dell'articolo  33,
comma 2 della legge regionale 29 giugno  2009,  n.  19  (Testo  unico
sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita'), individua  i
principi generali per la gestione faunistica all'interno  delle  aree
protette  regionali,  provvedendo  a  disciplinare  le  procedure  da
adottare al fine d'assicurare il rispetto dei fini  istitutivi  delle
aree protette regionali ed, al contempo, la maggiore garanzia per  la
pubblica incolumita' dei fruitori, degli  operatori  del  settore  e,
piu' in generale, di tutta la collettivita'. 
    2. Nell'ambito della gestione faunistica, tesa  a  promuovere  la
funzionalita' ecologica in  un  rapporto  di  compatibilita'  con  le
attivita' antropiche e in  particolare  agricole  e  zootecniche,  le
operazioni di reintroduzione, ripopolamento, cattura e prelievo  sono
svolte  per  iniziativa  e  sotto  la   diretta   responsabilita'   e
sorveglianza dell'organismo di gestione  dell'Area  protetta,  previa
predisposizione di un apposito piano pluriennale. 
    3. Interventi di cattura e prelievo per finalita' scientifiche  o
per  esigenze  di  conservazione  ambientale  o  di  sicurezza,   che
prevedano  interventi  straordinari  limitati   quantitativamente   e
temporalmente,  ovvero  stagionali,  sono  autonomamente  autorizzati
dall'Ente gestore dell'area protetta previa motivata  informativa  al
Settore competente in materia di Aree protette. 
    4. Le attivita' di monitoraggio faunistico, condotte  secondo  le
modalita' indicate dalle linee guida  dell'I.S.P.R.A.,  delle  specie
selvatiche (censimenti annuali, raccolta dati, stime di  popolazione,
raccolta osservazioni occasionali) sono obbligatorie in tutte le aree
protette della Regione Piemonte. 
    5. Per quanto riguarda le specie alloctone, la Regione  Piemonte,
in  conformita'  alla  «Strategia  Nazionale  per  la  Biodiversita'»
approvata in  Conferenza  Stato-Regioni  del  7  ottobre  2010,  puo'
«mettere  in  atto  programmi  e   iniziative   volte   a   prevenire
l'introduzione e  l'invasione  di  specie  alloctone,  assicurare  la
rapida identificazione e rimozione dei nuclei di nuovo  insediamento,
attivare azioni coordinate di eradicazione e controllo per le  specie
gia' insediate  nel  territorio  nazionale  e  di  mitigazione  degli
impatti sulle specie e gli ecosistemi colpiti».