Art. 11 
 
                      Depositi di osservazione 
 
    1.  I  Comuni,  anche   avvalendosi   delle   ASL,   sulla   base
dell'andamento della mortalita' e della disponibilita' di  obitori  e
depositi di osservazione comunali gia' esistenti, nonche'  di  camere
mortuarie  delle   strutture   sanitarie,   individuano   l'eventuale
fabbisogno aggiuntivo di strutture. I relativi oneri  sono  ripartiti
tra i Comuni, in proporzione al numero di abitanti. 
    2. In caso di morte presso  strutture  sanitarie  di  ricovero  o
socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei  familiari,
il periodo di osservazione e' effettuato presso la  camera  mortuaria
della struttura stessa. 
    3.  In  caso  di  soggetti  deceduti  in  luoghi  pubblici  o  in
abitazioni  per  le  quali  l'ASL  territorialmente   competente   ha
certificato l'antigienicita',  per  lo  svolgimento  del  periodo  di
osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico,  autopsia  o
altro provvedimento disposto  dall'autorita'  giudiziaria,  le  salme
sono  trasportate  presso  le   strutture   sanitarie   di   ricovero
accreditate o gli obitori comunali. 
    4. Il deposito delle salme di cui al comma 3, e' gratuito  e  non
puo' essere dato in gestione a operatori pubblici o privati esercenti
l'attivita' funebre. 
    5.  Se  il   decesso   avviene   in   abitazioni   inadatte   per
l'osservazione o  vi  e'  espressa  richiesta  dei  familiari  o  dei
conviventi  come  individuati  nel  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo Regolamento
anagrafico  della  popolazione  residente),  la  salma  puo'   essere
trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo
del decesso  all'obitorio,  al  servizio  mortuario  delle  strutture
ospedaliere o presso apposite  strutture  adibite  per  il  commiato,
previa certificazione del medico curante o di un medico dipendente  o
convenzionato con il  servizio  sanitario  nazionale  intervenuto  in
occasione del decesso, ai  sensi  dell'art.  3,  legge  regionale  n.
15/2011. Tale certificazione attesta che  il  trasporto  della  salma
puo' avvenire senza pregiudizio per  la  salute  pubblica  e  che  e'
escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. 
    6. A richiesta dei familiari e con onere a loro carico, la  salma
puo' essere trasportata, nel rispetto della normativa vigente, per lo
svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del  decesso  alla
sala del commiato o all'abitazione propria o dei familiari. 
    7. Il trasporto di cui al comma 5 e' svolto secondo le  modalita'
disciplinate  nell'articolo  8  ed  e'   a   carico   dei   familiari
richiedenti. 
    8. Oltre alle strutture comunali  gia'  esistenti,  le  strutture
sanitarie pubbliche e private che operano in regime di  ricovero,  in
aggiunta alle salme di persone ivi  decedute,  ricevono,  nei  limiti
delle proprie disponibilita',  i  cadaveri  di  persone  decedute  in
luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL  abbia  certificato
la non idoneita', di persone ignote di cui debba farsi esposizione al
pubblico per il riconoscimento,  o  per  le  quali  vi  e'  stata  la
richiesta di cui al comma 5, per: 
      a) il periodo di osservazione; 
      b) l'effettuazione del riscontro diagnostico,  dell'autopsia  o
di altro provvedimento disposto dall'autorita' giudiziaria. 
    9. Le gestioni di cui al comma 4, in corso alla data  di  entrata
in vigore del Regolamento,  in  contrasto  con  quanto  disposto  dal
presente articolo sono tenute  ad  uniformarvisi  entro  dodici  mesi
dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo.