Art. 11 Depositi di osservazione 1. I Comuni, anche avvalendosi delle ASL, sulla base dell'andamento della mortalita' e della disponibilita' di obitori e depositi di osservazione comunali gia' esistenti, nonche' di camere mortuarie delle strutture sanitarie, individuano l'eventuale fabbisogno aggiuntivo di strutture. I relativi oneri sono ripartiti tra i Comuni, in proporzione al numero di abitanti. 2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione e' effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa. 3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicita', per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorita' giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali. 4. Il deposito delle salme di cui al comma 3, e' gratuito e non puo' essere dato in gestione a operatori pubblici o privati esercenti l'attivita' funebre. 5. Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi e' espressa richiesta dei familiari o dei conviventi come individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente), la salma puo' essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso all'obitorio, al servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite per il commiato, previa certificazione del medico curante o di un medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso, ai sensi dell'art. 3, legge regionale n. 15/2011. Tale certificazione attesta che il trasporto della salma puo' avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che e' escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. 6. A richiesta dei familiari e con onere a loro carico, la salma puo' essere trasportata, nel rispetto della normativa vigente, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso alla sala del commiato o all'abitazione propria o dei familiari. 7. Il trasporto di cui al comma 5 e' svolto secondo le modalita' disciplinate nell'articolo 8 ed e' a carico dei familiari richiedenti. 8. Oltre alle strutture comunali gia' esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilita', i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato la non idoneita', di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, o per le quali vi e' stata la richiesta di cui al comma 5, per: a) il periodo di osservazione; b) l'effettuazione del riscontro diagnostico, dell'autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorita' giudiziaria. 9. Le gestioni di cui al comma 4, in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento, in contrasto con quanto disposto dal presente articolo sono tenute ad uniformarvisi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo.