Art. 12 Camere mortuarie 1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 15/2011, la gestione dei servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private e' incompatibile con l'esercizio dell'attivita' funebre. A tal fine, deve essere predisposta dalla Direzione sanitaria competente adeguata e visibile cartellonistica presso le camere mortuarie che ribadisca il divieto di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 15/2011 con indicazione dell'ufficio cui inoltrare reclami. 2. Il personale adibito al servizio pubblico di obitorio e di servizio mortuario delle strutture sanitarie, di ricovero e cura, di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali sia pubbliche che private, non puo' svolgere attivita' funebre in forma diretta o indiretta e non deve essere collegato o riconducibile in alcun modo a soggetti esercenti l'attivita' funebre. 3. I familiari e i conoscenti del defunto, a fronte di esigenze straordinarie, possono vegliare il defunto oltre l'orario consentito, previa richiesta al personale addetto al servizio e autorizzazione della Direzione sanitaria competente.