Art. 12 
 
                          Camere mortuarie 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 15/2011,  la
gestione dei servizi mortuari delle strutture sanitarie  pubbliche  e
private e' incompatibile con l'esercizio  dell'attivita'  funebre.  A
tal  fine,  deve  essere  predisposta   dalla   Direzione   sanitaria
competente adeguata  e  visibile  cartellonistica  presso  le  camere
mortuarie che ribadisca il divieto di cui all'articolo 6 della  legge
regionale n.  15/2011  con  indicazione  dell'ufficio  cui  inoltrare
reclami. 
    2. Il personale adibito al servizio pubblico  di  obitorio  e  di
servizio mortuario delle strutture sanitarie, di ricovero e cura,  di
strutture socio-sanitarie e  socio-assistenziali  sia  pubbliche  che
private, non puo' svolgere  attivita'  funebre  in  forma  diretta  o
indiretta e non deve essere collegato o riconducibile in alcun modo a
soggetti esercenti l'attivita' funebre. 
    3. I familiari e i conoscenti del defunto, a fronte  di  esigenze
straordinarie, possono vegliare il defunto oltre l'orario consentito,
previa richiesta al personale addetto al  servizio  e  autorizzazione
della Direzione sanitaria competente.