Art. 13 
 
      Realizzazione e gestione delle strutture per il commiato 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 8  della  legge  regionale  31  ottobre
2007, n. 20 (Disposizioni in materia  di  cremazione,  conservazione,
affidamento e dispersione delle ceneri), le strutture per il commiato
sono strutture destinate, a richiesta dei familiari del defunto, alla
celebrazione di riti di dignitoso commiato  e  all'esposizione  e  la
veglia dei defunti. 
    2. La realizzazione e la gestione della struttura per il commiato
puo' essere  affidata  a  soggetti  pubblici  o  a  soggetti  privati
esercenti attivita' funebre previa comunicazione al Comune competente
nelle forme previste dal regolamento comunale. 
    3. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari  e  l'idoneita'
dei locali competono  al  Dipartimento  di  Prevenzione  dell'Azienda
sanitaria locale. 
    4. Il Comune stabilisce l'ubicazione nel proprio territorio delle
strutture  per  il  commiato  in  aree  individuate  negli  strumenti
urbanistici. 
    5. Le strutture per il commiato non possono essere  collocate  in
strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle
loro immediate vicinanze,  nonche'  in  strutture  socio-sanitarie  o
socio-assistenziali. 
    6. Le strutture per il  commiato  possono  prevedere  l'esercizio
delle attivita' di imbalsamazione e tanatoprassi. 
    7.   Per   l'esercizio   delle   attivita'    di    osservazione,
imbalsamazione e tanatoprassi, le strutture per  il  commiato  devono
essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie  previste
per le camere mortuarie dal decreto del Presidente  della  Repubblica
14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e  coordinamento
alle Regioni e alle Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in
materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l'esercizio delle attivita' sanitarie da  parte  delle  strutture
pubbliche e private) e dalla deliberazione del Consiglio regionale n.
616 -3149 del 22 febbraio 2000 (Requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi  minimi  per   l'autorizzazione   all'esercizio   delle
attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private). 
    8. Il gestore della struttura per il commiato trasmette al Comune
competente il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi  per
il commiato.