Art. 13 Realizzazione e gestione delle strutture per il commiato 1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri), le strutture per il commiato sono strutture destinate, a richiesta dei familiari del defunto, alla celebrazione di riti di dignitoso commiato e all'esposizione e la veglia dei defunti. 2. La realizzazione e la gestione della struttura per il commiato puo' essere affidata a soggetti pubblici o a soggetti privati esercenti attivita' funebre previa comunicazione al Comune competente nelle forme previste dal regolamento comunale. 3. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneita' dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria locale. 4. Il Comune stabilisce l'ubicazione nel proprio territorio delle strutture per il commiato in aree individuate negli strumenti urbanistici. 5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonche' in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali. 6. Le strutture per il commiato possono prevedere l'esercizio delle attivita' di imbalsamazione e tanatoprassi. 7. Per l'esercizio delle attivita' di osservazione, imbalsamazione e tanatoprassi, le strutture per il commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) e dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 616 -3149 del 22 febbraio 2000 (Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private). 8. Il gestore della struttura per il commiato trasmette al Comune competente il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.