Art. 14 Formazione dei cerimonieri delle strutture per il commiato 1. I corsi di formazione sono svolti da soggetti pubblici o privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, in conformita' a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente. 2. I piani di formazione obbligatori per i cerimonieri delle strutture per il commiato, previsti all'articolo 13, legge regionale n. 15/2011, devono comprendere le seguenti materie: a) elementi di legislazione in materia funeraria, cimiteriale e di cremazione; b) storia ed evoluzione dei riti funebri, elementi culturali della ritualita', i riti nella cultura cattolica, i riti funebri e le tradizioni nelle culture piu' diffuse; c) aspetti psicologici, quali componenti emotive e rapporti con le famiglie ed i dolenti, il lutto e le modalita' di elaborazione, il rito funebre, la funzione psicologica del rito, la figura del cerimoniere; d) linguaggi: lo spazio, l'arredo e l'addobbo, funzioni e tipologia della musica, caratteristiche e funzioni delle letture nella cerimonia; e) la cerimonia del commiato, ruolo del cerimoniere, rapporto con la famiglia, organizzazione della veglia funebre, preparazione del rito del commiato, dimensione drammaturgica dello svolgimento del rito; f) esercitazioni pratiche ed assistenza alle cerimonie. 3. I corsi di formazione devono prevedere il superamento di un esame di verifica finale.