Art. 14 
 
     Formazione dei cerimonieri delle strutture per il commiato 
 
    1. I corsi di formazione  sono  svolti  da  soggetti  pubblici  o
privati accreditati per erogare  servizi  di  formazione  continua  e
permanente,  in  conformita'  a  quanto  stabilito  dalla   normativa
nazionale e regionale vigente. 
    2. I piani di formazione  obbligatori  per  i  cerimonieri  delle
strutture per il commiato, previsti all'articolo 13, legge  regionale
n. 15/2011, devono comprendere le seguenti materie: 
      a) elementi di legislazione in materia funeraria, cimiteriale e
di cremazione; 
      b) storia ed evoluzione dei riti  funebri,  elementi  culturali
della ritualita', i riti nella cultura cattolica, i riti funebri e le
tradizioni nelle culture piu' diffuse; 
      c) aspetti psicologici, quali componenti emotive e rapporti con
le famiglie ed i dolenti, il lutto e le modalita' di elaborazione, il
rito funebre,  la  funzione  psicologica  del  rito,  la  figura  del
cerimoniere; 
      d) linguaggi: lo  spazio,  l'arredo  e  l'addobbo,  funzioni  e
tipologia della musica,  caratteristiche  e  funzioni  delle  letture
nella cerimonia; 
      e) la cerimonia del commiato, ruolo del  cerimoniere,  rapporto
con la famiglia, organizzazione della  veglia  funebre,  preparazione
del rito del commiato, dimensione drammaturgica dello svolgimento del
rito; 
      f) esercitazioni pratiche ed assistenza alle cerimonie. 
    3. I corsi di formazione devono prevedere il  superamento  di  un
esame di verifica finale.