Art. 15 
 
                    Imbalsamazione e tanatoprassi 
 
    1. In attuazione dell'articolo 3, comma  7,  legge  regionale  n.
15/2011, i trattamenti per l'imbalsamazione  e  di  tanatoprassi  del
cadavere sono richiesti dai familiari e possono  iniziare  solo  dopo
l'espletamento delle procedure per l'accertamento di morte. 
    2.  La  richiesta   di   autorizzazione   all'imbalsamazione   e'
presentata   da    medici    legalmente    abilitati    all'esercizio
professionale, al Comune che l'autorizza ed all'ASL competente che ne
controlla l'esecuzione, corredata dall'indicazione  del  procedimento
che s'intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento. 
    3. I trattamenti di tanatoprassi sono  effettuati  nei  limiti  e
secondo le modalita' stabilite dalla normativa nazionale vigente,  in
particolare in materia di gestione dei rifiuti sanitari. 
    4. Sono vietate le operazioni di  imbalsamazione  e  tanatoprassi
sui cadaveri portatori di radioattivita' o di malattie infettive.