Art. 15 Imbalsamazione e tanatoprassi 1. In attuazione dell'articolo 3, comma 7, legge regionale n. 15/2011, i trattamenti per l'imbalsamazione e di tanatoprassi del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l'espletamento delle procedure per l'accertamento di morte. 2. La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione e' presentata da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, al Comune che l'autorizza ed all'ASL competente che ne controlla l'esecuzione, corredata dall'indicazione del procedimento che s'intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento. 3. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalita' stabilite dalla normativa nazionale vigente, in particolare in materia di gestione dei rifiuti sanitari. 4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattivita' o di malattie infettive.