Art. 17 Autorizzazione alla inumazione e tumulazione 1. L'autorizzazione per l'inumazione o la tumulazione di cadaveri, nati morti, feti e prodotti abortivi e' rilasciata secondo la normativa nazionale vigente. 2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura secondo le modalita' indicate dal Comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale e' stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima. 3. Nel caso di cadaveri portatori di radioattivita' l'inumazione o la tumulazione deve essere preceduta, a cura dell'ARPA, dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente.