Art. 17 
 
            Autorizzazione alla inumazione e tumulazione 
 
    1.  L'autorizzazione  per  l'inumazione  o  la   tumulazione   di
cadaveri, nati morti, feti e prodotti abortivi e' rilasciata  secondo
la normativa nazionale vigente. 
    2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono
avviate a sepoltura secondo le modalita' indicate dal Comune  ove  ha
sede la struttura sanitaria  presso  la  quale  e'  stato  effettuato
l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima. 
    3. Nel caso di cadaveri portatori di radioattivita'  l'inumazione
o la tumulazione deve  essere  preceduta,  a  cura  dell'ARPA,  dalla
misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve  superare
il limite previsto dalla normativa vigente.