Art. 18 
 
                             Inumazione 
 
    1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo  idoneo
per struttura geologica e mineralogica, per proprieta'  meccaniche  e
fisiche, tali  da  favorire  il  processo  di  scheletrizzazione  dei
cadaveri. Il fondo della fossa per  inumazione  deve  distare  almeno
0,50 metri dalla falda freatica. 
    2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse  sono
chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra  le  fosse
non  devono  invadere  lo  spazio  destinato   all'accoglimento   dei
cadaveri. 
    3.  La  fossa  puo'  anche  avere  pareti  laterali  di  elementi
scatolari a perdere, dotati di adeguata  resistenza  e  con  supporti
formanti un'adeguata camera d'aria intorno  al  feretro.  Qualora  si
impieghino per l'inumazione fosse preformate con elementi scatolari a
perdere, tra il piano di campagna e i supporti e' comunque necessaria
la interposizione di uno strato di terreno di non meno di 0,70 metri. 
    4. Le fosse per l'inumazione di  cadaveri  di  persone  di  oltre
dieci anni di eta' hanno una profondita' non  inferiore  a  2  metri.
Nella parte piu' profonda hanno la  lunghezza  di  2,20  metri  e  la
larghezza di 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50  metri
da ogni lato. Sono consentite deroghe  solo  per  motivi  di  assetto
idrogeologico. 
    5. Le fosse  per  inumazione  di  cadaveri  di  bambini  di  eta'
inferiore ai dieci anni hanno  una  profondita'  non  inferiore  a  2
metri. Nella parte piu' profonda hanno la lunghezza di 1,50  metri  e
la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra 0,50  metri  da
ogni lato.  Sono  consentite  deroghe  solo  per  motivi  di  assetto
idrogeologico. 
    6. La superficie  della  fossa  lasciata  scoperta  per  favorire
l'azione degli agenti atmosferici nel terreno e' pari  a  0,50  metri
quadrati per fossa. 
    7. Per i nati  morti  e  i  prodotti  abortivi  per  i  quali  e'
richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure  adeguate  alla
dimensione del feretro. 
    8.  Per  l'inumazione  di  parti  anatomiche   riconoscibili   si
utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo  di
distanze l'una dall'altra purche' ad una profondita' di  almeno  0,70
metri.