Art. 19 Tumulazione in loculo 1. Nei cimiteri sono realizzati complessi di sepoltura a tumulazione, ipogei od epigei, che possono prevedere piu' file e piu' colonne. I complessi possono contenere loculi per cadaveri, cellette ossario e cinerarie. 2. In ogni loculo e' posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa. 3. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, stabilita dal Comune, una o piu' cassette di resti ossei ed urne cinerarie. 4. Ogni loculo e' realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro. 5. I requisiti dei loculi per i quali l'autorizzazione alla costruzione o all'adattamento sia rilasciata successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono stabiliti nell'allegato A al presente Regolamento. 6. Se la gestione dei cimiteri e' affidata a terzi, i Comuni autorizzano la costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di quelli esistenti e verificano il rispetto del progetto autorizzato. 7. Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, sono previste adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni. 8. In caso di indisponibilita' di nuove sepolture a tumulazione a concessione individuale e per il periodo necessario alla realizzazione di manufatti conformi, i Comuni previa acquisizione dell'assenso dell'ASL e dell'ARPA, possono consentire la tumulazione in loculi privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le seguenti condizioni: a) il loculo sia stato costruito prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, come preventivamente accertato dal Comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa la documentazione che comprova l'avvenuta sepoltura di un feretro, o sulla base di riscontri oggettivi; b) il Comune sia dotato di un piano cimiteriale nel quale si prevede l'adeguamento di tutte o parte le sepolture non conformi; c) il Comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal piano cimiteriale; d) la tumulazione sia compatibile con l'adeguamento previsto dal piano cimiteriale; e) qualora non vi siano pareti di separazione tra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure: 1) feretro avente le caratteristiche per il loculo stagno; 2) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas; 3) realizzazione di un supporto autonomo per ogni feretro, al fine di evitare che un feretro ne sostenga direttamente un altro.