Art. 19 
 
                        Tumulazione in loculo 
 
    1.  Nei  cimiteri  sono  realizzati  complessi  di  sepoltura   a
tumulazione, ipogei od epigei, che possono prevedere piu' file e piu'
colonne. I complessi possono contenere loculi per cadaveri,  cellette
ossario e cinerarie. 
    2. In ogni loculo e' posto un  solo  feretro;  soltanto  madre  e
neonato, morti in concomitanza del parto, possono  essere  chiusi  in
una stessa cassa. 
    3. Nel loculo,  indipendentemente  dalla  presenza  del  feretro,
possono essere collocati, in relazione alla capienza,  stabilita  dal
Comune, una o piu' cassette di resti ossei ed urne cinerarie. 
    4. Ogni loculo e' realizzato in modo che l'eventuale  tumulazione
od  estumulazione  di  un  feretro  possa  avvenire  senza  che   sia
movimentato un altro feretro. 
    5. I requisiti dei  loculi  per  i  quali  l'autorizzazione  alla
costruzione  o   all'adattamento   sia   rilasciata   successivamente
all'entrata  in  vigore  del  presente  Regolamento,  sono  stabiliti
nell'allegato A al presente Regolamento. 
    6. Se la gestione dei cimiteri e'  affidata  a  terzi,  i  Comuni
autorizzano la costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di  quelli
esistenti e verificano il rispetto del progetto autorizzato. 
    7. Per i loculi ipogei realizzati al  di  sotto  del  livello  di
risalita della  falda  freatica,  sono  previste  adeguate  soluzioni
costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni. 
    8. In caso di indisponibilita' di nuove sepolture a tumulazione a
concessione  individuale   e   per   il   periodo   necessario   alla
realizzazione di manufatti conformi,  i  Comuni  previa  acquisizione
dell'assenso dell'ASL e dell'ARPA, possono consentire la  tumulazione
in loculi privi di spazio esterno libero o liberabile per il  diretto
accesso al feretro, in presenza di tutte le seguenti condizioni: 
      a) il loculo sia stato costruito prima dell'entrata  in  vigore
del presente Regolamento, come preventivamente accertato  dal  Comune
sulla  base  della  documentazione  agli  atti,   ivi   compresa   la
documentazione che comprova l'avvenuta sepoltura  di  un  feretro,  o
sulla base di riscontri oggettivi; 
      b) il Comune sia dotato di un piano cimiteriale  nel  quale  si
prevede l'adeguamento di tutte o parte le sepolture non conformi; 
      c) il Comune stia  rispettando  la  tempistica  di  adeguamento
prevista dal piano cimiteriale; 
      d) la tumulazione sia compatibile  con  l'adeguamento  previsto
dal piano cimiteriale; 
      e) qualora non vi siano pareti di separazione tra i  feretri  o
quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un  altro,
devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure: 
        1) feretro avente le caratteristiche per il loculo stagno; 
        2) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas; 
        3) realizzazione di un supporto autonomo per ogni feretro, al
fine di evitare che un feretro ne sostenga direttamente un altro.