Art. 2 Attivita' funebre 1. Per attivita' funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri; c) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali. 2. L'attivita' funebre e' svolta, nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie e delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 15/2011. 3. Per lo svolgimento dell'attivita' funebre e' necessaria la presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l'impresa, di una segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e secondo i requisiti stabiliti all'articolo 3, circa i quali e' necessario allegare dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e sue successive modificazioni. 4. Le imprese gia' esercenti l'attivita' funebre alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro dodici mesi dalla entrata in vigore dello stesso. 5. I Comuni, con regolamento, possono dettare ulteriori norme per lo svolgimento dell'attivita' funebre, senza ulteriori oneri a carico dei soggetti esercenti detta attivita'. 6. Sono funzioni del Comune, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL): a) l'ordine e la vigilanza sull'attivita' funebre; b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attivita' funebre; c) fatti salvi i poteri dell'autorita' giudiziaria, l'ordine e la vigilanza sul trasporto del defunto durante il periodo di osservazione, sul trasporto di cadaveri, di ceneri e di resti mortali.