Art. 2 
 
                          Attivita' funebre 
 
    1. Per attivita' funebre si intende un servizio che  comprende  e
assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture: 
      a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il  decesso,
su mandato dei familiari; 
      b) vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri; 
      c) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto
di cadavere, di ceneri e di resti mortali. 
    2. L'attivita' funebre e' svolta, nel rispetto  delle  necessarie
misure igienico-sanitarie e delle norme vigenti in materia di  tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori, dai  soggetti  di  cui
all'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 15/2011. 
    3. Per lo svolgimento dell'attivita'  funebre  e'  necessaria  la
presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l'impresa, di  una
segnalazione certificata di inizio attivita'  (SCIA),  con  efficacia
immediata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge  7  agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di  accesso  ai  documenti  amministrativi)  e  secondo  i
requisiti stabiliti all'articolo  3,  circa  i  quali  e'  necessario
allegare  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000  n.  445  (Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa) e sue successive modificazioni. 
    4. Le imprese gia' esercenti l'attivita'  funebre  alla  data  di
entrata in vigore  del  presente  Regolamento,  devono  adeguarsi  ai
requisiti ivi previsti entro dodici  mesi  dalla  entrata  in  vigore
dello stesso. 
    5. I Comuni, con regolamento, possono dettare ulteriori norme per
lo svolgimento dell'attivita' funebre, senza ulteriori oneri a carico
dei soggetti esercenti detta attivita'. 
    6. Sono  funzioni  del  Comune,  che  per  gli  aspetti  igienico
sanitari si avvale dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL): 
      a) l'ordine e la vigilanza sull'attivita' funebre; 
      b) la verifica della permanenza  dei  requisiti  richiesti  per
esercitare l'attivita' funebre; 
      c) fatti salvi i poteri dell'autorita' giudiziaria, l'ordine  e
la  vigilanza  sul  trasporto  del  defunto  durante  il  periodo  di
osservazione, sul  trasporto  di  cadaveri,  di  ceneri  e  di  resti
mortali.