Art. 20 Esumazioni ed estumulazioni 1. I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati dal Comune. 2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni. 3. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo e' pari ad almeno venti anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente o, secondo le indicazioni del Comune, con una nuova concessione che sostituisca la precedente.