Art. 20 
 
                     Esumazioni ed estumulazioni 
 
    1. I turni di rotazione ordinari dei campi  di  inumazione  e  le
procedure di trattamento del  terreno  per  favorire  i  processi  di
scheletrizzazione sono fissati dal Comune. 
    2. Le estumulazioni  ordinarie  si  eseguono  alla  scadenza  del
periodo di concessione o, per effettuare  altra  tumulazione,  quando
siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi  sono  aerati  o  venti
anni se i loculi sono stagni. 
    3. Quando si estumula per  far  posto  a  un  nuovo  feretro,  la
residua durata del diritto d'uso del loculo e' pari ad  almeno  venti
anni per i  loculi  stagni  e  dieci  anni  per  quelli  aerati,  con
eventuale prolungamento dell'originaria concessione  in  uso  per  il
tempo occorrente o, secondo le indicazioni del Comune, con una  nuova
concessione che sostituisca la precedente.