Art. 21 Formazione per addetti alle operazioni cimiteriali 1. I corsi di formazione sono svolti da soggetti pubblici o privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, in conformita' a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente. 2. I piani di formazione obbligatori per gli addetti alle operazioni cimiteriali devono comprendere le seguenti materie: a) elementi normativi di base e cenni storici; b) caratteristiche dei vari tipi di sepolture; c) nozioni igienico-sanitarie e di sicurezza nell'ambito dell'attivita' cimiteriale; d) caratteristiche dei cofani, accessori, confezionamento in relazione alla destinazione; e) rapporti con i dolenti e con il pubblico. 3. I corsi di formazione devono prevedere il superamento di un esame di verifica finale.