Art. 21 
 
         Formazione per addetti alle operazioni cimiteriali 
 
    1. I corsi di formazione  sono  svolti  da  soggetti  pubblici  o
privati accreditati per erogare  servizi  di  formazione  continua  e
permanente,  in  conformita'  a  quanto  stabilito  dalla   normativa
nazionale e regionale vigente. 
    2. I  piani  di  formazione  obbligatori  per  gli  addetti  alle
operazioni cimiteriali devono comprendere le seguenti materie: 
      a) elementi normativi di base e cenni storici; 
      b) caratteristiche dei vari tipi di sepolture; 
      c)  nozioni  igienico-sanitarie  e  di  sicurezza   nell'ambito
dell'attivita' cimiteriale; 
      d) caratteristiche dei cofani,  accessori,  confezionamento  in
relazione alla destinazione; 
      e) rapporti con i dolenti e con il pubblico. 
    3. I corsi di formazione devono prevedere il  superamento  di  un
esame di verifica finale.