Art. 22 Concessioni cimiteriali per sepolture private 1. Il Comune puo' concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettivita', senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalita' e tariffe previste nel Regolamento comunale. Il Comune puo' altresi' costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture. 2. Nel caso in cui il Comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facolta' di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, e' estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal Regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal Comune medesimo, che garantiscano pari opportunita' di accesso ai cittadini residenti.