Art. 22 
 
            Concessioni cimiteriali per sepolture private 
 
    1. Il Comune puo' concedere a persone fisiche o  ad  associazioni
iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento
recante  norme   per   la   semplificazione   dei   procedimenti   di
riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione  delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17  dell'allegato
1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) o ad enti morali, l'uso  di  aree
per  la  realizzazione  di  sepolture  a  sistema  di  inumazione   o
tumulazione individuale, per famiglie e collettivita',  senza  alcuna
discriminazione, in particolare per  ragioni  di  culto,  secondo  le
modalita' e tariffe previste nel Regolamento comunale. Il Comune puo'
altresi' costruire  tombe  o  manufatti  da  concedere  in  uso  come
sepolture. 
    2. Nel caso in cui il Comune affidi a terzi la gestione totale  o
parziale del cimitero, la facolta' di  realizzare  e  cedere  in  uso
sepolture private, per  la  durata  dell'affidamento,  e'  estesa  al
gestore nei termini  consentiti  dal  contratto  di  servizio  e  dal
Regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal  Comune
medesimo, che garantiscano pari opportunita' di accesso ai  cittadini
residenti.