Art. 23 
 
Monumenti, lapidi e altri manufatti cimiteriali e doveri manutentivi 
 
    1. Sulle aree  concesse  per  sepolture  private  possono  essere
innalzati monumenti ed applicate  lapidi  secondo  speciali  norme  e
condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale. 
    2. I singoli progetti di costruzione di  sepolture  private  sono
approvati  dal  Comune  in  conformita'  alle  previsioni  del  piano
regolatore cimiteriale. 
    3. Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse  siano
a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione,  le  disposizioni
generali stabilite dal presente Regolamento. Le sepolture private non
debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero. 
    4. I concessionari devono mantenere a loro spese,  per  tutto  il
tempo della concessione, in buono stato di conservazione i  manufatti
di loro proprieta', a pena di  decadenza  della  concessione,  previa
diffida del Comune, sulla base di quanto  stabilito  dal  Regolamento
comunale.