Art. 23 Monumenti, lapidi e altri manufatti cimiteriali e doveri manutentivi 1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale. 2. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal Comune in conformita' alle previsioni del piano regolatore cimiteriale. 3. Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente Regolamento. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero. 4. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprieta', a pena di decadenza della concessione, previa diffida del Comune, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento comunale.