Art. 24 
 
                Diritto d'uso delle sepolture private 
 
    1. Il diritto d'uso delle sepolture private  concesse  a  persone
fisiche e' riservato ai concessionari, agli aventi diritto,  ai  loro
conviventi  more  uxorio,  alle   persone   che   abbiano   acquisito
particolari benemerenze nei loro confronti. 
    2.  Il  diritto  d'uso  delle  sepolture  private   concesse   ad
associazioni o enti e' riservato alla  sepoltura  del  cadavere,  dei
resti ossei o delle ceneri di persone  le  quali,  al  momento  della
morte, risultino averne  titolo,  secondo  le  norme  previste  dallo
statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.