Art. 24 Diritto d'uso delle sepolture private 1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche e' riservato ai concessionari, agli aventi diritto, ai loro conviventi more uxorio, alle persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei loro confronti. 2. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti e' riservato alla sepoltura del cadavere, dei resti ossei o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.