Art. 26 Soppressione dei cimiteri 1. La soppressione di un cimitero e' autorizzata in base a quanto previsto dal Piano regionale di coordinamento di cui all'articolo 14, legge regionale n. 15/2011. 2. La soppressione e' autorizzata dal Comune, previo parere dell'ASL competente per territorio. 3. Alla richiesta di soppressione e' allegata una relazione tecnica riportante: a) lo stato delle inumazioni presenti; b) le modalita' e i tempi previsti per il trasferimento dei cadaveri e dei resti ossei; c) la nuova destinazione dell'area. 4. L'autorizzazione alla soppressione deve contenere tutte le indicazioni necessarie all'identificazione degli scopi cui destinare l'area, nonche' tempi e condizioni di tale procedura. 5. I concessionari di sepolture private hanno diritto al passaggio presso la nuova struttura cimiteriale della concessione in essere, comprese le operazioni di estumulazione ed esumazione, oltre al trasporto gratuito del feretro o dei resti. Qualora tali operazioni siano effettuate da impresa privata scelta dal concessionario, l'onere del trasporto e' a carico del concessionario stesso. 6. I monumenti e segni funebri possono essere trasferiti altrove da parte del concessionario che ne rimane proprietario, a condizione che il Comune non ne disponga la conservazione in quanto opere di particolare pregio artistico e, come tali, soggette a vincolo. 7. Il Comune puo' disporre di conservare i materiali e i segni funebri di interesse storico o artistico nello stesso luogo, in un altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.