Art. 26 
 
                      Soppressione dei cimiteri 
 
    1. La soppressione di un cimitero e' autorizzata in base a quanto
previsto dal Piano regionale di coordinamento di cui all'articolo 14,
legge regionale n. 15/2011. 
    2. La soppressione  e'  autorizzata  dal  Comune,  previo  parere
dell'ASL competente per territorio. 
    3. Alla richiesta  di  soppressione  e'  allegata  una  relazione
tecnica riportante: 
      a) lo stato delle inumazioni presenti; 
      b) le modalita' e i tempi previsti  per  il  trasferimento  dei
cadaveri e dei resti ossei; 
      c) la nuova destinazione dell'area. 
    4. L'autorizzazione alla soppressione  deve  contenere  tutte  le
indicazioni necessarie all'identificazione degli scopi cui  destinare
l'area, nonche' tempi e condizioni di tale procedura. 
    5.  I  concessionari  di  sepolture  private  hanno  diritto   al
passaggio presso la nuova struttura cimiteriale della concessione  in
essere, comprese le operazioni di estumulazione ed esumazione,  oltre
al  trasporto  gratuito  del  feretro  o  dei  resti.  Qualora   tali
operazioni  siano  effettuate   da   impresa   privata   scelta   dal
concessionario, l'onere del trasporto e' a carico del  concessionario
stesso. 
    6. I monumenti e segni funebri possono essere trasferiti  altrove
da parte del concessionario che ne rimane proprietario, a  condizione
che il Comune non ne disponga la conservazione  in  quanto  opere  di
particolare pregio artistico e, come tali, soggette a vincolo. 
    7. Il Comune puo' disporre di conservare i materiali  e  i  segni
funebri di interesse storico o artistico nello stesso  luogo,  in  un
altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.