Art. 27 Cappelle private fuori dal cimitero e cimiteri particolari 1. La cappella privata gentilizia costruita fuori del cimitero puo' essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, ceneri e resti ossei di persone della famiglia che ne e' proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi more uxorio. 2. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal Comune, in conformita' alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentite l'ASL e l'ARPA. 3. I progetti di cui al comma 2 riportano, oltre alle caratteristiche della cappella, anche l'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica. 4. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali. 5. I tumuli presenti nelle cappelle private gentilizie devono rispondere ai requisiti prescritti dal presente Regolamento per le sepolture private nei cimiteri. Le cappelle non sono aperte al pubblico. 6. La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle gentilizie, sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto con un raggio, dal perimetro della costruzione, minimo di 25 metri e massimo di 50 metri, e sono dotate di una capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di ossario o cinerario. La zona di rispetto e' gravata da vincolo di inedificabilita' e inalienabilita'. 7. Le cappelle gentilizie private e i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), sono soggetti a quanto stabilito dal presente Regolamento.