Art. 27 
 
     Cappelle private fuori dal cimitero e cimiteri particolari 
 
    1. La cappella privata gentilizia costruita  fuori  del  cimitero
puo' essere destinata solo alla tumulazione  di  cadaveri,  ceneri  e
resti ossei di persone della famiglia che ne e'  proprietaria,  degli
aventi diritto, dei conviventi more uxorio. 
    2. I  progetti  di  costruzione,  ampliamento  o  modifica  delle
cappelle gentilizie sono approvati dal Comune,  in  conformita'  alle
previsioni dello  strumento  urbanistico,  con  oneri  interamente  a
carico del richiedente, sentite l'ASL e l'ARPA. 
    3.  I  progetti  di  cui  al  comma  2  riportano,   oltre   alle
caratteristiche della cappella, anche l'intera zona di  rispetto  con
la relativa descrizione geomorfologica. 
    4. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i  relativi
progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica  e
storico artistica prevista dalla  normativa  vigente  in  materia  di
tutela dei beni culturali ed ambientali. 
    5. I tumuli presenti nelle  cappelle  private  gentilizie  devono
rispondere ai requisiti prescritti dal presente  Regolamento  per  le
sepolture private nei  cimiteri.  Le  cappelle  non  sono  aperte  al
pubblico. 
    6. La costruzione, modifica, ampliamento  e  uso  delle  cappelle
gentilizie, sono consentiti soltanto quando sono  circondate  da  una
zona di rispetto con un  raggio,  dal  perimetro  della  costruzione,
minimo di 25 metri e massimo di  50  metri,  e  sono  dotate  di  una
capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di  ossario  o
cinerario.  La  zona  di  rispetto   e'   gravata   da   vincolo   di
inedificabilita' e inalienabilita'. 
    7. Le cappelle  gentilizie  private  e  i  cimiteri  particolari,
preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 27  luglio  1934
n. 1265 (Approvazione del testo unico delle  leggi  sanitarie),  sono
soggetti a quanto stabilito dal presente Regolamento.