Art. 28 
 
                 Sepoltura al di fuori dei cimiteri 
 
    1.  Il  termine  di  conclusione  del  procedimento  di  rilascio
dell'autorizzazione concernente l'individuazione  di  siti  idonei  a
sede di tumulazione in localita' differenti  dal  cimitero  ai  sensi
dell'articolo  105  del  d.p.r.   n.   285/1990   (Approvazione   del
regolamento di polizia mortuaria) e dell'articolo 12, legge regionale
31 ottobre  2007,  n.  20,  e'  di  novanta  giorni  dal  ricevimento
dell'istanza presso la Direzione regionale competente, in conformita'
a quanto stabilito dalla  deliberazione  della  giunta  regionale  15
ottobre 2010, n. 17-803 legge n. 241/1990, articolo 2 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi). Individuazione dei termini di  conclusione
dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Sanita'
e dalla deliberazione  della  giunta  regionale  8  maggio  2012,  n.
27-3831  (D.G.R.  n.  12-11061  del  23  marzo   2009   ad   oggetto:
«Disposizioni  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni   concernenti
l'individuazione di siti idonei a sede di  tumulazione  in  localita'
differenti dal cimitero ex art. 105 D.P.R. 10 settembre 1990, n.  285
e art. 12 legge regionale 31 ottobre 2007, n. 202. Modifiche).