Art. 28 Sepoltura al di fuori dei cimiteri 1. Il termine di conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione concernente l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione in localita' differenti dal cimitero ai sensi dell'articolo 105 del d.p.r. n. 285/1990 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e dell'articolo 12, legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20, e' di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza presso la Direzione regionale competente, in conformita' a quanto stabilito dalla deliberazione della giunta regionale 15 ottobre 2010, n. 17-803 legge n. 241/1990, articolo 2 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Sanita' e dalla deliberazione della giunta regionale 8 maggio 2012, n. 27-3831 (D.G.R. n. 12-11061 del 23 marzo 2009 ad oggetto: «Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione in localita' differenti dal cimitero ex art. 105 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e art. 12 legge regionale 31 ottobre 2007, n. 202. Modifiche).